Aiuti di stato: nozioni

La base giuridica, a livello europeo, in materia di Aiuti di Stato, è costituita dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). L'art. 107 paragrafo 1, stabilisce, quale regola generale, che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato interno, fatte salve specifiche eccezioni e deroghe dettagliatamente definite ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. Tale complesso di norme si prefigge di assicurare la parità di condizioni tra le imprese europee e di evitare che gli Stati membri concedano sovvenzioni in violazione del principio della tutela della concorrenza.
Nonostante i divieti, però, gli aiuti di Stato possono essere ritenuti compatibili con il Trattato: se realizzano obiettivi di "comune interesse", se chiaramente definiti e se non falsano la concorrenza in misura contraria al "comune interesse". Essi possono consentire la realizzazione di obiettivi di interesse comune quali: i Servizi di interesse economico generale, la coesione sociale e regionale, l'occupazione, la ricerca e sviluppo, lo sviluppo sostenibile, la promozione della diversità culturale ed altro. Possono inoltre costituire il giusto strumento per correggere taluni "fallimenti del mercato".
Il Trattato non prevede una nozione di aiuto di Stato. Infatti, la nozione di aiuto di Stato è stata coniata dalla giurisprudenza europea in base alla quale ciò che rileva, ai fini dell'esistenza dell'aiuto, sono gli effetti dello stesso e non la forma mediante la quale è concesso. L'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al paragrafo 1 prevede che: "Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
L'articolo 107 del TFUE si limita ad elencare i requisiti che una misura pubblica deve presentare per essere considerata aiuto di Stato. Si è in presenza di un aiuto di Stato quando:
  • è concesso dallo Stato o fa ricorso a risorse statali;
  • è selettivo in quanto garantisce a singole imprese o produzioni un vantaggio economico che le favorisce rispetto agli altri operatori;
  • falsa o potrebbe falsare la concorrenza sul mercato;
  • incide, anche solo potenzialmente, sugli scambi tra gli Stati membri.
Per impresa si intende qualsiasi soggetto, autonomo centro di imputazione giuridica, pubblico o privato, che svolge un'attività rilevante dal punto di vista economico (a prescindere, dunque, dallo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento).
Il concetto di impresa nella giurisprudenza europea è molto più ampio di quella del nostro ordinamento interno ed include qualsiasi soggetto che svolge un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica o dalle fonti di finanziamento.
Può rientrare nel concetto di impresa (di cui all'articolo 107 del TFUE) anche un'associazione senza scopo di lucro o un ente pubblico, se svolgono un'attività potenzialmente aperta alla concorrenza; Per attività economica s'intende qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su di un determinato mercato.
Tra le diverse tipologie di aiuti, una particolare categoria è rappresentata dagli aiuti a finalità regionale che si prefiggono di rafforzare la coesione economica contribuendo a ridurre il divario tra i diversi livelli di sviluppo delle regioni dell'Unione. Sono aiuti di Stato concessi per favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'UE. Poiché sono volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, gli aiuti di Stato a finalità regionale promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'UE nel suo complesso. Questa specificità regionale differenzia gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali, quali gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, all'occupazione, alla formazione o alla tutela ambientale, che perseguono altri obiettivi di interesse comune ai sensi dell'articolo 107, par. 3.
Si segnala che da ultimo, la Commissione europea con la Comunicazione (COM)/2012/209 dell'8 maggio 2012, ha avviato un processo modernizzazione del controllo degli aiuti di Stato. In particolare, attraverso l'adozione di regolamenti ed orientamenti relativi al periodo di programmazione 2014-2020, ha inteso concentrare il controllo sugli aiuti con un impatto significativo sul mercato unico, come le misure relative ad aiuti considerevoli e con potenziali effetti di distorsione, compresi gli aiuti fiscali. Parallelamente ha previsto che l'analisi dei casi a carattere più locale e con scarsi effetti sugli scambi debba essere semplificata. Ciò implica una maggiore responsabilità degli Stati membri nella definizione e nell'attuazione di misure di sostegno ed una definizione più chiara delle norme, oltre che un maggiore controllo ex post da parte della Commissione per garantire il rispetto delle norme.
In sintesi, in attuazione del processo di modernizzazione, gli aiuti da notificare riguarderanno casi che non rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti in esenzione da notifica o nei regolamenti "de minimis". Il processo di modernizzazione ha infatti determinato un considerevole ampliamento del campo di applicazione dei regolamenti generali che esentano talune categorie di aiuti da preventiva notifica alla Commissione europea.
Nel caso in cui sia necessario notificare un aiuto di Stato, in quanto non è applicabile né un regolamento che esenta da notifica, né un regolamento "de minimis", il compito di verificare se vi sia il giusto equilibrio tra gli effetti negativi sulla concorrenza e gli effetti positivi in termini di comune interesse è affidato alla Commissione europea (DG Concorrenza), che, in materia di aiuti di Stato, ha competenza esclusiva. Tale controllo rappresenta una componente essenziale della politica di concorrenza e una salvaguardia necessaria per l'effettività della concorrenza ed il libero scambio.