Il recepimento regionale

La direttiva "Servizi" oltre ad imporre agli Stati membri di adottare misure legislative concrete, richiede anche l'adozione di una serie di modalità pratiche, quali gli sportelli unici per i prestatori di servizi, le procedure elettroniche e la cooperazione amministrativa, che unitamente ad alcuni strumenti innovativi come la revisione delle legislazioni nazionali ed il processo di valutazione reciproca, continueranno nel tempo a promuovere lo sviluppo del mercato interno dei servizi ben oltre il termine di recepimento. È evidente, infatti, che la direttiva "Servizi" non esaurisce la sua spinta innovativa semplicemente con un unico atto di recepimento, bensì da avvio ad un processo dinamico i cui benefici si avvertiranno nel corso degli anni.
Ai fini del recepimento, il legislatore statale è intervenuto dettando principi e criteri di attuazione nell'art. 41 "Delega al Governo per l'attuazione della Direttiva Comunitaria Servizi 2006/123/CE" della L. 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell'Italia alle Comunità europea – Legge comunitaria 2008).
La Regione Abruzzo nel 2009, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4 dello Statuto ed in ragione delle competenze previste dall'art. 117, comma 5 della Costituzione - mediante la Direzione Affari della Presidenza ed il Servizio Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale che ne ha curato il coordinamento - ha avviato il processo di recepimento della direttiva con la verifica della normativa regionale sulla base di apposite schede inoltrate alle altre strutture regionali al fine di ricevere una descrizione analitica dei regimi e delle procedure di autorizzazione impiegati e dei requisiti richiesti per consentire la prestazione di servizi, anche transfrontalieri. Sulla base degli esiti della verifica è stata predisposta la legge regionale di recepimento della Direttiva, la L.R. del 18 febbraio 2010, n. 5, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore). (Pubblicata nel B.U. Abruzzo 19 febbraio 2010, n. 5 straord.)
La direttiva è stata successivamente recepita dallo Stato con il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) (Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010). Un ulteriore intervento di adeguamento alle disposizioni previste nella direttiva "Servizi" è stato effettuato con la L.R. 23 dicembre 2010, n° 59, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, e 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010)" Infatti il D.Lgs. n. 59/2010, intervenuto temporalmente dopo la citata L.R. 5/2010, non ha costituito l'unico riferimento normativo del quale si è dovuto tener conto ai fini della ulteriore attuazione della direttiva servizi. Il legislatore statale con la legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha modificato interamente l'articolo 19 della L. n. 241/1990, sostituendo alla Dichiarazione di inizio attività, la Segnalazione certificata di inizio attività ("SCIA"), rendendo indispensabile re-intervenire su leggi regionali di settore al fine di rispondere più efficacemente all’esigenza di semplificazione procedimentale.
Tra l'altro, va ricordato che la L.R. n. 59/2010 costituisce, la prima legge comunitaria regionale emanata in attuazione della legge regionale di procedura, la legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), che disciplina il processo di partecipazione alla formazione dei progetti di atti europei (c.d. fase "ascendente") e all'attuazione del diritto europeo (c.d. fase "discendente").