Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale

Disciplina, tariffe e gestione dell’addizionale regionale sul gas naturale

Metadati e link per approfondire

Di cosa si tratta

Nelle Regioni a statuto ordinario, il consumo di gas naturale è soggetto a:

  • IVA
  • accisa statale
  • addizionale regionale all’accisa

Il tributo si applica al gas naturale destinato:

  • alla combustione per usi civili;
  • alla combustione per usi industriali;
  • all’autotrazione.

L’imposta è dovuta:

  • al momento della fornitura ai consumatori finali;
  • oppure al momento del consumo, nel caso di gas naturale estratto per uso proprio.

Tariffe in vigore

Il tributo è calcolato sulla base dei consumi dell’anno precedente, applicando le aliquote stabilite dalla legge regionale.

Dal 1° gennaio 2008, nel territorio della Regione Abruzzo sono in vigore le seguenti aliquote per metro cubo di gas erogato.

Consumi per usi civili

Fascia di consumo annuoAliquota ordinaria (€/mc)Comuni in zona climatica E e F (€/mc)
Fino a 120 mc€ 0,019000€ 0,01033
Oltre 120 e fino a 480 mc€ 0,023241€ 0,01033
Oltre 480 e fino a 1.560 mc€ 0,025823€ 0,01033
Oltre 1.560 mc€ 0,025823€ 0,01033

Le zone climatiche E e F sono individuate dal Decreto Presidente Repubblica 412 del 26 agosto 1993.

Consumi per usi industriali

Tipologia di consumoAliquota (€/mc)
Fino a 1.200.000 mc annui€ 0,006249
Oltre 1.200.000 mc annui€ 0,005160

La riduzione per i consumi superiori a 1.200.000 mc annui è stata prorogata fino al 31/12/2009 (articolo 2, comma 11, Legge 203 del 22 dicembre 2008).

Chi deve pagare (soggetti obbligati)

Sono obbligati al pagamento dell’addizionale, con diritto di rivalsa sui consumatori finali:

  • i soggetti che fatturano gas naturale ai consumatori finali;
  • le società con sede legale in Italia, registrate presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Dogane, designate da soggetti comunitari non stabiliti in Italia;
  • i soggetti che acquistano gas naturale per uso proprio da Paesi UE o extra UE;
  • i soggetti che acquistano gas naturale confezionato in bombole o contenitori analoghi da Paesi UE o extra UE;
  • i soggetti che estraggono gas naturale per uso proprio sul territorio nazionale.

Possono inoltre essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti nazionali di gasdotti, limitatamente al gas utilizzato per il vettoriamento.

Gestione del tributo

Cauzione

I soggetti obbligati devono prestare una cauzione.

  • Primo anno di attività
    La cauzione è determinata in via presuntiva sulla base dei dati indicati nella denuncia di inizio attività.
  • Anni successivi
    La cauzione è pari a un dodicesimo dell’addizionale dovuta nell’anno precedente.

Esoneri dalla cauzione:

  • amministrazioni dello Stato
  • enti pubblici
  • soggetti ritenuti affidabili e di notoria solvibilità (su valutazione dell’ufficio competente)

L’esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne hanno consentito la concessione, in tal caso la cauzione deve essere versata entro 15 giorni dalla notifica.

Dichiarazione annuale

L'accertamento dell'addizionale viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali.

La dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui le dichiarazioni si riferiscono.

La dichiarazione deve contenere tutti i dati necessari per il calcolo dell’addizionale dovuta.

Versamenti e acconti

  • L’addizionale è versata in rate di acconto mensili, entro la fine di ogni mese.
  • Gli acconti sono calcolati sui consumi dell’anno precedente.
  • Nel primo anno di attività, gli acconti sono calcolati in via presuntiva.
  • In caso di variazione delle aliquote, l’operatore adegua autonomamente gli acconti.
  • Il versamento a conguaglio deve essere effettuato entro marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Le somme versate in eccedenza possono essere detratte dai successivi acconti.

Sanzioni

  • Ritardato o omesso versamento:
    • indennità di mora del 6% (ridotta al 2% se il pagamento avviene entro 5 giorni);
    • interessi al tasso previsto per i diritti doganali;
    • sanzione amministrativa del 30%.
  • Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione:
    • sanzione da 258 € a 1.549 €;
    • possibilità di ravvedimento secondo il Decreto Legislativo 472/1997.

Per quanto non disciplinato dalle norme regionali, si applica la normativa statale.

Modalità di pagamento

Il versamento dell’addizionale regionale sul gas naturale e della cauzione avviene tramite PagoPA.

Rimborso

Se dalla dichiarazione annuale emerge un credito d’imposta, il contribuente può:

  • compensarlo con le rate di acconto successive;
  • oppure richiederne il rimborso.

Il diritto deve essere esercitato entro due anni:

  • dalla data di presentazione della dichiarazione annuale;
  • oppure, in caso di pagamento non dovuto (es. duplicazione), dalla data del pagamento.

L’istanza di rimborso va presentata alla Regione Abruzzo.

Riferimento normativo: articolo 26 del Decreto Legislativo 504/1995.

Riferimenti normativi

Contatti

Servizio Entrate - Ufficio Federalismo Fiscale

Mario Colaiacovo - Telefono 0862 363504

Ultimo aggiornamento: 26 Gennaio 2026
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