Esenzione per veicoli in giacenza presso rivenditori

Quando il veicolo è consegnato per la rivendita, il pagamento della tassa automobilistica non è dovuto

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A chi si applica

L’esenzione si applica ai concessionari e rivenditori autorizzati o abilitati al commercio di veicoli, con sede o operatività in Abruzzo.

Non è una richiesta che riguarda i cittadini privati.

A quali veicoli si applica

L’esenzione riguarda i veicoli consegnati per la rivendita al concessionario o rivenditore, a condizione che:

  • il passaggio di proprietà sia stato trascritto al PRA;
  • il veicolo risulti formalmente in giacenza presso il rivenditore.

In questi casi, la tassa automobilistica non è dovuta per il periodo di giacenza.

Requisiti necessari

Per beneficiare dell’esenzione è necessario che:

  • il passaggio di proprietà sia correttamente trascritto al PRA;
  • il veicolo risulti in giacenza presso il rivenditore.

Non sono richiesti ulteriori adempimenti o comunicazioni.

Come viene applicata

Non è necessario presentare una domanda di esenzione.

L’esenzione opera automaticamente in presenza dei requisiti previsti.

Decorrenza e durata

La semplificazione è in vigore:

  • per i veicoli consegnati per la rivendita a partire dal 1° gennaio 2020.

L’esenzione dura per tutto il periodo di giacenza del veicolo presso il rivenditore.

Se la situazione cambia

L’esenzione cessa quando il veicolo:

  • viene venduto;
  • esce dalla giacenza del rivenditore;
  • cambia la sua posizione giuridica al PRA.

Da quel momento torna ad applicarsi la disciplina ordinaria della tassa automobilistica.

Attenzione sui rimborsi

Non è previsto il rimborso di eventuali importi già versati prima dell’entrata in vigore della semplificazione.

Assistenza e contatti

Se hai dubbi sulla tua situazione o non trovi le informazioni che cerchi:

  • consulta le Domande frequenti;
  • contatta l’assistenza regionale.

Riferimenti normativi

Ultimo aggiornamento: 26 Gennaio 2026
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