Esenzione per veicoli in giacenza presso rivenditori
Quando il veicolo è consegnato per la rivendita, il pagamento della tassa automobilistica non è dovuto
Metadati e link per approfondire
A chi si applica
L’esenzione si applica ai concessionari e rivenditori autorizzati o abilitati al commercio di veicoli, con sede o operatività in Abruzzo.
Non è una richiesta che riguarda i cittadini privati.
A quali veicoli si applica
L’esenzione riguarda i veicoli consegnati per la rivendita al concessionario o rivenditore, a condizione che:
- il passaggio di proprietà sia stato trascritto al PRA;
- il veicolo risulti formalmente in giacenza presso il rivenditore.
In questi casi, la tassa automobilistica non è dovuta per il periodo di giacenza.
Requisiti necessari
Per beneficiare dell’esenzione è necessario che:
- il passaggio di proprietà sia correttamente trascritto al PRA;
- il veicolo risulti in giacenza presso il rivenditore.
Non sono richiesti ulteriori adempimenti o comunicazioni.
Come viene applicata
Non è necessario presentare una domanda di esenzione.
L’esenzione opera automaticamente in presenza dei requisiti previsti.
Decorrenza e durata
La semplificazione è in vigore:
- per i veicoli consegnati per la rivendita a partire dal 1° gennaio 2020.
L’esenzione dura per tutto il periodo di giacenza del veicolo presso il rivenditore.
Se la situazione cambia
L’esenzione cessa quando il veicolo:
- viene venduto;
- esce dalla giacenza del rivenditore;
- cambia la sua posizione giuridica al PRA.
Da quel momento torna ad applicarsi la disciplina ordinaria della tassa automobilistica.
Attenzione sui rimborsi
Non è previsto il rimborso di eventuali importi già versati prima dell’entrata in vigore della semplificazione.
Assistenza e contatti
Se hai dubbi sulla tua situazione o non trovi le informazioni che cerchi:
- consulta le Domande frequenti;
- contatta l’assistenza regionale.