Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale
Aliquote, soggetti obbligati, versamenti e rimborsi dell’addizionale regionale sul gas naturale
Metadati e link per approfondire
Di cosa si tratta
Nelle Regioni a statuto ordinario, il consumo di gas naturale è soggetto a:
- IVA
- accisa statale
- addizionale regionale all’accisa
Il tributo si applica al gas naturale usato per:
- per usi domestici;
- per usi non domestici;
- autotrazione.
L’imposta è dovuta:
- al momento della fornitura ai consumatori finali;
- oppure al momento del consumo, nel caso di gas naturale estratto per uso proprio.
Tariffe in vigore
L’addizionale è calcolata sui quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette o nelle fatture emesse nel mese precedente verso i consumatori finali.
Dal 1° gennaio 2008, nel territorio della Regione Abruzzo sono in vigore le seguenti aliquote per metro cubo di gas erogato.
Consumi per usi domestici
| Fascia di consumo annuo | Aliquota ordinaria (€/mc) | Comuni in zona climatica E e F (€/mc) |
|---|---|---|
| Fino a 120 mc | € 0,019000 | € 0,01033 |
| Oltre 120 e fino a 480 mc | € 0,023241 | € 0,01033 |
| Oltre 480 e fino a 1.560 mc | € 0,025823 | € 0,01033 |
| Oltre 1.560 mc | € 0,025823 | € 0,01033 |
Le zone climatiche E e F sono individuate dal Decreto Presidente Repubblica 412 del 26 agosto 1993.
Consumi per usi non domestici
| Tipologia di consumo | Aliquota (€/mc) |
|---|---|
| Fino a 1.200.000 mc annui | € 0,006249 |
| Oltre 1.200.000 mc annui | € 0,005160 |
La riduzione per i consumi superiori a 1.200.000 mc annui è stata prorogata fino al 31/12/2009 (articolo 2, comma 11, Legge 203 del 22 dicembre 2008).
Chi deve pagare (soggetti obbligati)
Il pagamento dell’addizionale è a carico dei soggetti che forniscono, acquistano o consumano gas naturale nei casi previsti dalla legge.
Sono obbligati al pagamento dell’addizionale, con diritto di rivalsa sui consumatori finali:
- i soggetti che fatturano gas naturale ai consumatori finali;
- le società con sede legale in Italia, registrate presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Dogane, designate da soggetti comunitari non stabiliti in Italia;
- i soggetti che acquistano gas naturale per uso proprio da Paesi UE o extra UE;
- i soggetti che acquistano gas naturale confezionato in bombole o contenitori analoghi da Paesi UE o extra UE;
- i soggetti che estraggono gas naturale per uso proprio sul territorio nazionale.
Possono inoltre essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti nazionali di gasdotti, limitatamente al gas utilizzato per il vettoriamento.
Cauzione
I soggetti obbligati devono prestare una cauzione.
Primo anno di attività
Nel primo anno di attività, la cauzione è pari al 15% dell’addizionale annua, calcolata sulla base dei dati comunicati dal soggetto nella denuncia di inizio attività e degli eventuali altri dati in suo possesso.
Anni successivi
Negli anni successivi, i soggetti obbligati devono adeguare l’importo della cauzione entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento.
L’importo della cauzione deve essere almeno pari alla media aritmetica dell’addizionale dovuta nei 3 mesi precedenti.
L’adeguamento deve essere comunicato entro 10 giorni dalla data in cui viene effettuato.
Non è necessario adeguare la cauzione se l’aumento è inferiore al 10% dell’importo già prestato.
Esoneri dalla cauzione
- amministrazioni dello Stato
- enti pubblici
- soggetti ritenuti affidabili e di notoria solvibilità (su valutazione dell’ufficio competente)
L’esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne hanno consentito la concessione, in tal caso la cauzione deve essere versata entro 15 giorni dalla notifica.
Dichiarazione semestrale
L’accertamento e la liquidazione dell’addizionale sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale.
La dichiarazione deve contenere gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta relativo al semestre di riferimento.
I semestri decorrono:
- dal 1° gennaio;
- dal 1° luglio.
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica:
- entro la fine di settembre, per il primo semestre;
- entro la fine di marzo, per il secondo semestre.
Nella dichiarazione devono essere indicati:
- le somme già versate per il semestre di riferimento;
- l’ammontare dei consumi, distinto per ciascuna destinazione d’uso, indicato nelle bollette o nelle fatture emesse nel semestre;
- le aliquote vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.
Versamenti e acconti
I soggetti obbligati versano l’addizionale dovuta per ciascun semestre in rate di acconto mensili.
Le rate devono essere versate entro la fine di ogni mese.
Ogni rata è calcolata sull’importo dell’addizionale dovuta per i quantitativi di gas naturale:
- indicati nelle bollette o nelle fatture emesse nel mese solare precedente;
- consumati per uso proprio nel mese solare precedente.
Entro la fine del mese in cui viene presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti obbligati devono versare l’eventuale conguaglio indicato nella dichiarazione.
Se dalla dichiarazione risultano somme versate in eccedenza, queste possono essere:
- detratte dai versamenti successivi fino al loro esaurimento;
- oppure richieste a rimborso.
Modalità di pagamento
Il versamento dell’addizionale regionale sul gas naturale e della cauzione avviene tramite PagoPA.
Rimborso
Le imprese che operano sul territorio regionale possono chiedere il rimborso dei crediti relativi all’addizionale regionale sul gas naturale se hanno versato importi superiori a quanto dovuto.
Il credito può derivare, ad esempio:
- da un acconto superiore all’importo effettivamente dovuto;
- da un errore materiale, come un versamento errato o duplicato.
Per i periodi fino al 31 dicembre 2025, il credito può emergere dalla dichiarazione annuale.
Dal 1° gennaio 2026, il credito può emergere dalla dichiarazione semestrale.
Il credito può essere:
- compensato con le rate successive dovute;
- oppure richiesto a rimborso.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 2 anni:
- dalla data del pagamento;
- oppure dalla data in cui il diritto al rimborso può essere esercitato.
L’istanza deve essere inviata alla Regione Abruzzo tramite PEC all’indirizzo: dpb006@pec.regione.abruzzo.it
Dopo la presentazione dell’istanza, l’amministrazione avvia il procedimento. Il procedimento si conclude entro 90 giorni con una comunicazione ufficiale all’impresa.
Sanzioni
- Ritardato o omesso versamento:
- indennità di mora del 6% (ridotta al 2% se il pagamento avviene entro 5 giorni);
- interessi al tasso previsto per i diritti doganali;
- sanzione amministrativa del 30%.
- Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione:
- sanzione da 258 € a 1.549 €;
- possibilità di ravvedimento secondo il Decreto Legislativo 472/1997.
Per quanto non disciplinato dalle norme regionali, si applica la normativa statale.
Riferimenti normativi
- Decreto Legislativo 21 dicembre 1990, n. 398
- Legge 14 giugno 1990, n. 158
- Legge Regionale 2 giugno 1983, n. 21
- Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. Accise)
- Legge Regionale 9 febbraio 2000, n. 6
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
- Legge Regionale 3 gennaio 2009, n. 2
- Decreto Legislativo 28 marzo 2025, n. 43
Assistenza e contatti
Servizio Entrate - Ufficio Federalismo Fiscale
Via Leonardo Da Vinci, 6 - 67100 L’Aquila
PEC
dpb006@pec.regione.abruzzo.it
Referente
Mario Colaiacovo
Telefono: 0862 363504