Vivai Forestali

La Regione Abruzzo con Legge Regionale n. 28 del 12 aprile 1994  “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale” ha tracciato gli indirizzi relativi al conseguimento dell’incremento e potenziamento del patrimonio silvano pastorale sostenendo gli oneri per la gestione dei vivai forestali.

Individua i boschi e gli arboreti da seme delle piante forestali autoctone e di qualità nel rispetto della Legge 269/73.

Stabilisce che la fornitura delle piantine utilizzate per gli imboschimenti e rimboschimenti, finanziati con aiuti comunitari, nazionali e regionali vengono effettuati con materiale prioritariamente proveniente dai vivai forestali regionali.

A gennaio 2014 veniva approvata la Legge Regionale n. 3/1994 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo” con la quale si riconosce il ruolo fondamentale delle foreste nella conservazione delle risorse naturali e ambientali nonché di influenza positiva sul clima, oltre allo sviluppo socio economico che il sistema silvo-pastorale riveste per l’economia dell’Abruzzo.

Per il conseguimento dell’incremento e il miglioramento del patrimonio forestale la Regione sostiene gli oneri per la gestione dei Vivai Forestali Regionali (art. 59). In essi si produce materiale per rimboschimenti, imboschimenti, rinfoltimenti, recuperi ambientali, arboricoltura da legno, verde pubblico e privato, tartufaie e per la conservazione e diffusione del patrimonio genetico vegetale regionale. Inoltre forniscono ai Comuni le piantine da porre a dimora per ogni neonato, e per la Festa dell’albero e ad enti e associazioni no profit (art. 62).

I Vivai Forestali Regionali che forniscono le piantine sono situati nei comuni di Casoli (CH), L’Aquila (AQ) e Roccaraso (AQ).

Per la fornitura dei materiali forestali bisogna inoltrare istanze di concessione utilizzando gli appositi modelli di domanda, compilati in ogni loro parte, ed inviati:

Per problemi organizzativi di gestione dei vivai è opportuno inviare le domande entro il 30 settembre di ogni anno, e comunque possibile, in ogni momento dell’anno, in relazione al tipo di pianta richiesta ovvero per quelle in fitocelle o in vaso; mentre per quelle a radice nuda non oltre il mese di marzo.