Autorità di Certificazione

Ultimo aggiornamento: 06 Novembre 2023

Funzioni principali

L’Autorità di Certificazione ha il compito di certificare le spese trasmesse dall’Autorità di Gestione e inviare le relative domande di pagamento alla Commissione europea.

L’Autorità di Certificazione attesta che le spese sostenute contenute nelle domande di pagamento provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di controlli da parte dell’Autorità di Gestione.

È compito dell’Autorità di Certificazione preparare i bilanci, certificando che le spese ivi contenute sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto a operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al Programma.

La Giunta Regionale con DGR n. 66 del 13 febbraio 2017 ha attribuito le funzioni di Autorità di Certificazione al Servizio Autorità di Certificazione e con successiva DGR n. 236 del 04 maggio 2017 ha individuato quale Autorità di Certificazione, il dirigente del Servizio “Autorità di Certificazione” della Giunta Regionale, in continuità con il periodo di programmazione 2007-2013, per lo svolgimento delle funzioni previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 per:

  • il POR FESR 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 5818 del 13 agosto 2015 e modificato ed integrato con Decisione n. C(2018) 18 final della Commissione Europea del 09 gennaio 2018 - CCI 2014IT16RFOP004;
  • il POR FSE 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2014) 10099 del 17 dicembre 2014 e integrato con Decisione n. C(2017) 5838 del 21 agosto 2017 - CCI 2014IT05SFOP009.

La Giunta Regionale con propria deliberazione n.312 del 15 giugno 2017 ha attribuito al Servizio Autorità di Certificazione la competenza di Referente regionale dell’Organismo Intermedio dell’Autorità di Certificazione del Programma Operativo FEAMP Abruzzo 2014-2020, individuando nel Dirigente pro-tempore del Servizio l’Organismo Intermedio stesso.

L’Autorità di Certificazione, nello svolgimento delle attività di competenza, avrà comunque a proprio riferimento le vigenti Decisioni della Commissione Europea di approvazione dei Programmi e le relative Deliberazioni di presa d’atto da parte della Giunta Regionale.

La Giunta Regionale con propria deliberazione n.395 del 18/07/2017, ha designato quale Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR 2014-2020 e del Programma Operativo FSE 2014-2020, il dirigente pro-tempore del Servizio “Autorità di Certificazione”, incardinato nel Dipartimento Risorse e Organizzazione.

L’Autorità di Certificazione ha lo status di Organismo Pubblico Regionale, in quanto essa è individuata nell’ambito della struttura organizzativa della Giunta Regionale d’Abruzzo, titolare dei Programmi, in posizione di indipendenza dall’AdG ed in posizione di separazione gerarchica e funzionale dall’Autorità di Audit, così come previsto dagli artt. 72 e 123 del Regolamento (UE) N. 1303/2013.

L’art. 126 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, assegna all’Autorità di Certificazione i seguenti compiti:

a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'AdG;

b) preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario;

c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;

d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;

e) garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;

f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;

h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva”.

Documenti

Organigramma