Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 il Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) prevede le seguenti tipologie di intervento:
- Interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali o eventi eccezionali previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.
- Misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture.
- Interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli interventi compensativi previsti dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 102/04 le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese, ricadenti nelle zone delimitate e che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.
Le tipologie di aiuto per le quali può essere richiesto l'intervento pubblico devono rientrare tra quelle espressamente indicate nei provvedimenti della Giunta regionale di delimitazione dei territori danneggiati dall’evento calamitoso.
Consorzi di difesa
Il Fondo di Solidarietà Nazionale ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Tra queste finalità l'art. 1, punto 3, lett. a) del D.Lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 prevede misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi.
Per tale finalità, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari fino all'80% del costo del premio per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30% della produzione.
Il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata attraverso il Piano Assicurativo annuale, tenendo conto della disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. La sottoscrizione delle polizze è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono far ricorso a forme assicurative collettive i Consorzi di difesa, le cooperative agricole e i loro consorzi.
I consorzi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli (art. 11) per l'attuazione di difesa attiva e passiva delle produzioni.
In Abruzzo è presente il Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive nelle province di Chieti e Pescara con sede in Via Marconi, 5 - Pescara.
- Legge Regionale 7 novembre 2005, n. 32 - Contributo regionale ai Consorzi di difesa d'Abruzzo (BURA n. 56 del 16.11.2005)