Contributi ai sensi dell'ordinanza n. 9/2016: Procedura per la liquidazione

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

  1. Richiesta di Liquidazione

I Soggetti Beneficiari, per il tramite del tecnico incaricato, dovranno inviare via Pec, all’indirizzo usr2016@pec.regione.abruzzo.it la richiesta di liquidazione del contributo, presentando, nelle modalità previste dalla Modulistica “Richiesta di Rimborso” (da richiedere all’USR):

  1. Copia delle fatture accompagnatorie o fatture e DDT ovvero, nel caso di fatture già quietanzate, i documenti probatori dell’avvenuto pagamento, comprensivi delle spese tecniche, resi conformi all’originale mediante attestazione del Legale Rappresentante del Beneficiario (società o ditta individuale) con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN). Il Legale Rappresentante deve, inoltre, attestare che sulle fatture allegate alla richiesta non siano state emesse note di credito e che la fornitura dei beni o della merce elencata nelle fatture sia stata resa (tale dichiarazione è necessaria se la fattura non è accompagnatori e non sono stati allegati i DDT). Si precisa, a tal fine, che non possono essere oggetto di liquidazione le fatture pro-forma, né è possibile liquidare fatture in acconto. In caso di rimborso di fatture già quietanzate, nella dichiarazione dovrà essere altresì specificato il numero del conto corrente del soggetto legittimato, oltre che allegato la Liberatoria da parte del Fornitore;
  2. Elenco delle attività svolte asseverato dal Tecnico incaricato, con il Computo delle eventuali lavorazioni resesi necessarie per la funzionalità del nuovo edificio e delle spese effettivamente sostenute (art. 9, comma 1, Ord. 9). Al riguarda, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo (USR Abruzzo) si riserva la facoltà di effettuare un controllo, anche a campione, al fine di verificare la regolare esecuzione degli interventi ammessi a rimborso;
  3. Certificazione Antimafia: si rinvia al paragrafo 2 del presente documento;
  4. Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) della Ditta appaltatrice dei lavori e delle Ditte fornitrici dei Beni strumentali e scorte, se già in possesso del Soggetto beneficiario, in caso contrario, verrà richiesto dall’USR Abruzzo.

Con specifico riguardo alle spese tecniche, ai fini dell’emissione della parcella, si precisa quanto segue:

  • l’ammontare del Contributo concesso è comprensivo dei contributi integrativi;
  • la Ritenuta d’acconto non va applicata tenuto conto delle indicazioni contenute nel parere reso dalla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate n. 954-36/2014, concernente l’interpretazione dell’Art. 25 del DPR 600/1973. Nel caso la fattura contenga la ritenuta d’acconto, la stessa deve essere annullata con nota di credito e riemessa senza.
  • nella parcella dovrà essere riportato, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l’IBAN del “C/C dedicato”, intestato al professionista, nel rispetto delle disposizioni previste dall’Art. 10 par. 2, lettera c) dell’ALLEGATO A “Protocollo di intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco Speciale” Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017.
  1. Certificazione Antimafia

Ai fini della liquidazione delle fatture è necessario acquisire, in ottemperanza alla vigente normativa in materia, la documentazione riguardante l’informativa e/o le comunicazioni antimafia al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni ostative al pagamento del contributo previsto dal Decreto di Concessione.

Pertanto, con riferimento ad ogni singolo fornitore si applica la disposizione prevista dall’Art. 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia), che dispone: “la documentazione di cui al comma 1 (comunicazione informativa antimafia) non è comunque richiesta (…) per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.”

Nell’ipotesi descritta al periodo precedente, la verifica dell’assenza delle situazioni ostative di cui all’Art. 67 del citato codice deve essere comunque condotta sulla base delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 46 del DPR n. 445/00, ai sensi dell’Art. 89 del D.Lgs. 159/2011, che disciplina le ipotesi in cui è possibile ricorrere all’autocertificazione da parte del soggetto interessato e con le modalità di cui all’art. 85 del medesimo decreto.

  1. Erogazione del contributo

L’USR Abruzzo accerta la regolarità della documentazione descritta al Paragrafo 1., anche a mezzo di visita in loco nei casi previsti dall’Art. 9, comma 2, Ordinanza n. 9. In caso di esito positivo, invia comunicazione alla Banca incaricata di procedere al pagamento delle somme riconosciute. Ai sensi dell’Art. 9, comma 2, Ordinanza n. 9, entro 15 giorni dalla data dell’accredito, il Soggetto Beneficiario produce all’USR Abruzzo le fatture quietanzate, pena la revoca del contributo e la sua restituzione.

NB: La modulistica sarà inviata al beneficiario dall'Ufficio Ricostruzione