Definizioni e Glossario

Ultimo aggiornamento: 14 Agosto 2019

Tratto dalla circolare del 9 Maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ente di servizio civile universale: soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro, avente sede legale in Italia, iscritto all’albo degli enti di servizio civile universale. L’ente può essere iscritto singolarmente oppure in associazione con altri soggetti. Resta fermo il requisito del possesso della sede legale in Italia per l’ente titolare dell’iscrizione.

Ente Capofila: soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro, avente sede legale in Italia, iscritto all’albo del servizio civile universale in forma associata con altri soggetti ad esso legati da vincoli associativi, consortili, federativi, canonico-pastorali o da contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale (di seguito Contratto).

Ente di accoglienza: soggetto pubblico o privato legato da vincoli associativi, consortili, federativi, canonico-pastorali o da Contratto ad un ente capofila. L’ente di accoglienza deve disporre di almeno una sede di attuazione e possedere i seguenti requisiti: assenza di scopo di lucro, corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’art. 1 della L. n. 64 del 2001 e all’art. 2 del D.lgs. n. 40 del 2017, svolgimento di un’attività continuativa da oltre tre anni nei settori elencati all’art. 3 del citato decreto legislativo. Ciò al fine di impiegare gli operatori volontari del servizio civile universale nell’ambito di programmi di intervento e progetti.

Sede di attuazione di progetto: articolazione organizzativa dell’ente di servizio civile universale ovvero articolazione organizzativa degli enti di accoglienza nelle quali si svolgono le attività previste nei progetti da realizzare sia in Italia che all’estero. È l’unità operativa di base dell’ente, al di sotto della quale non può essere istituita altra struttura di livello inferiore, che ne deve avere la disponibilità ed è caratterizzata dalla presenza di personale dell’ente, dipendente, volontario o a contratto.

Contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale: è il contratto mediante il quale un soggetto pubblico o privato, che vuole accedere al sistema del servizio civile universale in qualità di ente di accoglienza, definisce con l’ente capofila le rispettive funzioni e responsabilità in ordine alla presentazione e alla gestione di progetti di servizio civile universale. Tale contratto, debitamente firmato tra le parti, è presentato dall’ente capofila all’atto della domanda di iscrizione o in sede di adeguamento dell’iscrizione.

Personale degli enti di servizio civile universale responsabile di funzioni e attività

Coordinatore Responsabile del servizio civile universale: persona in possesso del diploma di scuola media di II grado; oppure che abbia avuto esperienze dirette, almeno biennali, del servizio civile nazionale; oppure che abbia frequentato un apposito corso organizzato dal Dipartimento. L’incarico di Coordinatore Responsabile del servizio civile universale deve risultare da deliberazione degli organi decisionali dell’ente. L’incaricato è responsabile del servizio civile universale in tutte le sue articolazioni e manifestazioni e ne risponde direttamente al Dipartimento. Coordina la realizzazione dei programmi di intervento e dei progetti in essi contenuti, le attività delle sedi di attuazione di progetto, le risorse umane dell’ente, l’attività dei responsabili regionali e provinciali dell’ente accreditato e degli operatori locali di progetto. Rappresenta, all’interno dell’ente, l’ultima istanza per le controversie nate con gli operatori volontari coinvolti nei programmi, fatte salve altre autonome modalità dell’ente stesso e fatta salva la responsabilità generale del Dipartimento. E’ l’unico soggetto dell’ente, oltre al rappresentante legale, ad intrattenere rapporti con il Dipartimento.

Responsabile della formazione e valorizzazione delle competenze: persona in possesso del diploma di laurea in scienze della formazione, dell’educazione o equipollente; oppure che abbia avuto esperienze dirette, almeno biennali, nel campo della formazione e della certificazione delle competenze; oppure che abbia frequentato un apposito corso, organizzato dal Dipartimento, in materia di formazione e frequentato almeno un corso di formazione relativo alla valorizzazione e certificazione delle competenze. Coordina tutte le politiche formative in materia di servizio civile universale poste in essere dall’ente su tutto il territorio nazionale ed all’estero e le attività finalizzate alla valorizzazione delle competenze. L’incarico di Responsabile della formazione e valorizzazione delle competenze è l’unico che può essere assunto da due differenti soggetti, in relazione alla formazione oppure in relazione alla valorizzazione e certificazione delle competenze.

Responsabile della gestione degli operatori volontari: persona in possesso del diploma di laurea in una delle seguenti discipline: giurisprudenza, economia e commercio, scienze dell’amministrazione o equipollente; oppure che abbia avuto esperienze dirette, almeno biennali, nella gestione del personale, di organizzazioni senza scopo di lucro o di società private o enti pubblici, ivi compresa la gestione dei volontari in servizio civile o che abbia svolto specifici corsi di formazione nelle materie suddette. Coordina tutte le attività mirate alla gestione degli operatori volontari impegnati nella realizzazione dei programmi di intervento/progetti da realizzarsi in Italia e all’estero.

Responsabile dell’informatica: persona in possesso del diploma di laurea in informatica o ingegneria informatica; oppure che abbia avuto esperienze dirette almeno biennali nel campo dell’informatica; oppure che abbia frequentato appositi corsi in informatica. Coordina il sistema informatico dell’ente, con particolare riferimento ai collegamenti con il Dipartimento e con le sedi di attuazione, nonché la gestione delle banche dati e del sito internet.

Responsabile della sicurezza: persona in possesso di diploma di laurea in materie tecniche, che abbia frequentato almeno un corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni o integrazioni; oppure che abbia una esperienza biennale nel campo della sicurezza; oppure che abbia svolto specifici corsi di formazione nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro. Coordina le attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro concernenti tutte le sedi di attuazione di progetto dell’ente.

Responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale: personale in possesso di diploma di laurea in una delle seguenti discipline: Giurisprudenza, Sociologia, Economia e Commercio, Scienze dell’Amministrazione, Scienze Politiche, Statistica o equipollenti; oppure in possesso di una esperienza di durata biennale nel controllo e la verifica di attività, anche del servizio civile, e della valutazione di interventi nelle politiche sociali ed educative, oppure che abbia frequentato corsi specifici di formazione nelle funzioni di controllo e 5 verifica di attività nonché un corso di valutazione del servizio civile organizzato dal Dipartimento. Coordina tutte le attività mirate al controllo e alla verifica della realizzazione dei progetti nonché alla valutazione degli stessi.

Formatore di formazione generale: dipendente, volontario o altro personale con contratto specifico, in possesso di titolo di studio di istruzione superiore, con esperienza professionale in ambito formativo di almeno: a) tre anni (minimo 50 giornate di formazione annue risultanti dalla media aritmetica delle giornate di formazione effettuate nei tre anni previsti), di cui uno nell’ambito specifico del servizio civile non inferiore alle 50 giornate; oppure b) 1200 ore di formazione negli ultimi sei anni, di cui 200 nell’ambito specifico del servizio civile. In entrambi i casi l’esperienza di servizio civile può essere sostituita dalla frequenza di un percorso formativo organizzato dal Dipartimento o dalla Regione o Provincia autonoma competente, da considerarsi in aggiunta ai due anni o alle 1000 ore di esperienza formativa prevista. Il rapporto formatore/volontari è di un formatore ogni 200 volontari o frazione di 200. L’incarico di formatore è compatibile, in presenza dei requisiti richiesti, con quello di selettore ed esperto del monitoraggio per un massimo di due incarichi tra i tre possibili.

Selettore: dipendente, volontario o con contratto specifico, che abbia svolto l’attività di selezione del personale o di gestione di risorse umane per almeno un anno. L’incarico di selettore è compatibile, in presenza dei requisiti richiesti, con quello di formatore e di esperto del monitoraggio, per un massimo di due incarichi tra i tre possibili.

Esperto del monitoraggio: dipendente, volontario o altro personale con contratto specifico in possesso di titolo di studio di istruzione superiore ed esperienza di raccolta ed elaborazione dati/informazioni. L’incarico di esperto del monitoraggio, in presenza dei requisiti richiesti, è compatibile con quello di selettore e formatore per un massimo di due incarichi tra i tre possibili. Tutte le figure previste dal sistema del servizio civile universale nell’ambito dei procedimenti sia dell’iscrizione all’albo, sia nell’ambito dei programmi d’intervento sono incompatibili con lo status di operatore volontario del servizio civile universale.

Sistemi, strumenti e metodologie organizzative degli enti di servizio civile universale

Sistema di comunicazione e di coordinamento: collegamento di natura informatica, informativa e di coordinamento tra le sedi di attuazione di progetto, impegnate nella realizzazione dei programmi di intervento e dei progetti, al fine di assicurare il controllo e la gestione del servizio civile universale. Il sistema di comunicazione e coordinamento degli interventi è assicurato da una rete di responsabili regionali e delle province autonome in relazione al numero degli operatori volontari presenti in ogni regione o provincia autonoma. L’ente capofila può depositare, in sede di domanda di iscrizione all’albo o di adeguamento dell’accreditamento, gli atti che regolano, al suo interno, il sistema di coordinamento.

Sistema di reclutamento e selezione: risorse umane, tecniche e specifico know how finalizzato alla puntuale attuazione dei criteri di selezione elaborati dall’ente, e alla corretta compilazione delle graduatorie e della relativa documentazione. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 40 del 2017, la selezione degli operatori volontari deve essere effettuata obbligatoriamente da un’apposita commissione. Il sistema di selezione elaborato dall’ente deve essere compiuto e coerente, con l’indicazione non solo delle modalità (es. colloquio, test, ecc. …), ma anche dei criteri di valutazione e della scala dei punteggi attribuibili. In ogni caso il sistema deve consentire l’attribuzione di un punteggio finale ad ogni singolo candidato e prevedere le soglie minime di inclusione.

Sistema di formazione: risorse umane, tecniche e specifico know-how capace di garantire la formazione degli operatori volontari, degli operatori locali di progetto e dei responsabili regionali, con indicazione degli standard qualitativi, individuazione delle risorse umane e strumentali, e procedure di valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti.

Sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi: rilevazione seriale di dati ed informazioni relativi ai programmi di intervento/progetti attraverso l’analisi della quale sia possibile rilevare gli eventuali scostamenti tra quanto previsto nei suddetti programmi/progetti e quanto si sta effettivamente realizzando, al fine di individuare gli eventuali correttivi da apportare.

Rapporto Annuale sul servizio civile universale: report relativo ai programmi di intervento/progetti di servizio civile universale realizzati dall’ente nell’anno precedente, con particolare riguardo alle attività svolte, alle risorse investite, alla formazione degli operatori volontari e alla valutazione dell’utenza effettuata su un campione della stessa.