FAQ attività estrattive

Ultimo aggiornamento: 08 Gennaio 2024

Cosa fare per ottenere la concessione di acqua minerale o termale

È necessario ottenere prima un Permesso di Ricerca da parte del Servizio sulla base di quanto disposto dalla Legge regionale n. 15 del 2002 “Disciplina delle Acque minerali e termali. Alla conclusione delle indagini e prospezioni, il Ricercatore invia i risultati delle analisi sulle acque al Ministero della Salute che in base alle caratteristiche chimico, fisiche e batteriologiche dell’acqua rinvenuta rilascia il decreto di riconoscimento. Tale decreto ha valore annuale e viene prorogato dal Ministero a seguito dell’invio di analisi aggiornate.

Una volta pubblicato il decreto di riconoscimento, Regione Abruzzo provvede ad emanare un avviso di gara ad evidenza pubblica per lo sfruttamento del giacimento minerario, individuato e riconosciuto come patrimonio indisponibile regionale.

Il Bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Abruzzo, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.R., sul sito web del Ministero dei Lavori Pubblici, sul sito web TED (Tenders Electronic Daily) relativo alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nonché su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione locale.  

Dopo aver individuato l’assegnatario provvisorio, la Concessione definitiva viene rilasciata a seguito di esito positivo della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, a cui deve essere sottoposto il progetto di sfruttamento della risorsa mineraria.

Bandi

Dove sono pubblicati i bandi?

Quando sono in itinere vengono pubblicati prima sul sito web poi sul B.U.R.A.

Istanze cave

Che documentazione è necessaria per avviare o ampliare una cava?

Per tutte le attività estrattive da avviare o ampliare prima di inoltrare istanza al servizio regionale Risorse del territorio, è necessario sottoporre il progetto  alla Verifica di Assoggettabilità presso il Comitato Coordinato Regionale Valutazione Impatto Ambientale (CCRVIA) che ha sede negli Uffici regionali di l’Aquila.

Una volta acquisita la V.A. può essere inoltrata istanza come di seguito indicato.

Documenti per istanza apertura e/o ampliamento

  • Istanza ai sensi della  L.R. 54/83 e s. m.e i. con marca da bollo da 16 euro
  • Versamento di euro 300 sul ccp 12001673 intestato a Regione Abruzzo Settore Cave – L’Aquila.
  • Atti di diponibilità registrati presso la competente Agenzia delle Entrate;
  • Se c’è il vincolo paesaggistico allegare N.O. paesaggistico da richiedere al Comune ai sensi del D.Lvo 42/2004 che vale 5 anni, se è scaduto provvedere al rinnovo.
  • Allegare il Giudizio di V.A. del CCRVIA.
  • N. 2 copie cartacee della relazione tecnica redatta in conformità alle Linee Guida approvate con la DGR n. 24 del 26/1/2016, contenente un piano di monitoraggio che, attraverso un cronoprogramma delle attività future descrittivo e cartografico, indichi, oltre alle misure in materia di sicurezza, anche gli interventi di coltivazione e ripristino ambientale all’interno dell’area di cava, suddivisi per annualità lavorativa e per tutto il periodo richiesto.
  • 2 copie cartacee di tutti gli elaborati grafici (planimetrie, sezioni ecc), descrittivi (Relazioni geologica, tecnica di coltivazione e di ripristino ambientale ecc.) e fotografici, che devono essere muniti di un attestato del progettista di conformità al progetto esaminato dal CCRVIA.

Tutta la documentazione deve essere inviata in formato digitale PDF all’indirizzo PEC di questo Servizio Regionale: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Per i punti 6) e 7) deve essere trasmessa tutta la documentazione composta da  elaborati firmati digitalmente dai tecnici o scansionata dall’originale già  firmato.

Garanzie fidejussorie

Come devono essere le garanzie fidejussorie?

Le garanzie Fidejussorie possono essere emesse da compagnie di assicurazione iscritte all’ IVASS e da Banche, purchè abilitate ad emettere garanzie nei confronti di enti pubblici.

Vista il continuo proliferarsi di gruppi assicurativi stranieri e intermediari finanziari che offrono garanzie blande, e vista la  nota prot. 1380604/17 della banca d’ italia, la possibilità di accettare fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari è rimessa all’apprezzamento del dipartimento.

Vincoli ambientali

Che validità ha il N.O. Paesaggistico?

 Ha validità quinquennale e quelli rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge che ne modifica i termini restavano in vigore fino all’agosto 2016.

Per il rinnovo bisogna rivolgersi al Comune.

Che validità ha la verifica di Assoggettabilità e la Valutazione di Impatto Ambientale?

Hanno durata fino alla conclusione del progetto autorizzato.

Istanze depositi carburante

Quale autorizzazione è necessaria per operare la distribuzione e la vendita di GPL in serbatoi e bombole nella Regione Abruzzo?

L’istanza per l’autorizzazione nella Regione Abruzzo alla distribuzione e vendita di GPL in recipienti va inoltrata al competente Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive .

Tale attività è disciplinata dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, entrato in vigore il 30 marzo 2006.
La nuova disciplina, ispirata a principi di semplificazione amministrativa e di garanzia di sicurezza nell'esercizio dell'attività, ha notevolmente semplificato le procedure di autorizzazione, ampiamente liberalizzando il settore e prevedendo per l'esercizio dell'attività di distribuzione di g.p.l. una serie di requisiti soggettivi e oggettivi in capo agli operatori (artt. 8 - 9 e 13-14 del d.lgs. n. 128/06).

In particolare, i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono costituiti, alternativamente: 

  • dalla titolarità della autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l.;
  • dalla disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l.;

mentre i requisiti oggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono:

  • la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 10% della capacità di tutte le bombole di proprietà (ovvero al 3% della capacità di tutti i serbatoi);
  • l'avere stipulato un'assicurazione, con massimale non inferiore ai 5 milioni di euro, per la responsabilità civile per danni conseguenti all'uso dei recipienti e annessi.

Istanze distributori carburante

A chi devo rivolgermi per l’apertura di un nuovo impianto di distribuzione carburanti?

Ci si deve rivolgere al Comune nel quale si intende realizzare il nuovo impianto.

Infatti con la L.R. 16 ottobre 2009 n. 20 che riguarda le modifiche alla L.R. 16 febbraio 2005 n. 10 “Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti”, l’Abruzzo ha adeguato la propria normativa carburanti alla legge n. 133/2008 che ha imposto la programmazione regionale dei limiti di distanza tra gli esercizi di distribuzione di carburanti.

Tipologie nuovi impianti

1. I nuovi impianti devono essere dotati di almeno 3 dei seguenti prodotti: benzine, gasolio, metano GPL, idrogeno o relative miscele e tutti i nuovi carburanti per autotrazione, eco-compatibili, in commercio, colonnina per alimentazione veicoli elettrici nonché di: 

  • pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
  • servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
  • almeno un posto auto per i disabili;
  • locale di ricovero per il gestore fino ad un massimo di 30 mq;
  • impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) di potenza minima 8 kw;
  • presenza di aree di sosta  per autoveicoli.

2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori della sede stradale.
3. I nuovi impianti eroganti benzine e gasolio devono essere dotati del servizio self-service pre pagamento e, per gli stessi prodotti, possono essere dotati di apparecchiature post pagamento.
4. Per il funzionamento degli impianti dotati di apparecchiature self-service pre pagamento, funzionanti senza la presenza del gestore, deve essere comunque garantita adeguata sorveglianza da parte del titolare dell'autorizzazione.”

Quali sono le attività soggette ad autorizzazione da parte del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive relativamente all’installazione ed esercizio di depositi ed impianti di lavorazione di oli minerali?

Con l'entrata in vigore della Legge n. 239 del 23.08.2004 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" , le competenze in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali passano, per la Regione Abruzzo, dalle Prefetture alle Province.

Sono attività sottoposte a regimi autorizzativi (art. 1, c. 56 Legge n. 239 del 23.08.04):

  • Installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
  • Dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
  • Variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
  • Variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

Le modifiche relative a stabilimenti di lavorazione o a depositi di oli minerali non ricomprese nelle fattispecie sopra riportate possono essere liberamente effettuate dagli operatori nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo (art. 1, c. 58, Legge n. 239/2004).

Quali sono le disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche contenute nella Legge 4 aprile 2012 n. 35?

L’articolo 57, comma 2, del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, come convertito con modificazioni con Legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82) prevede che, fatte salve le competenze in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della citata Legge 23 agosto 2004, n. 239, siano rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.

Il richiamato articolo 57, comma 1, del Decreto Legge n. 5/2012 ha individuato quali infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della Legge 23 agosto 2004, n. 239:

  • a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
  • b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall' articolo 52 del Codice della navigazione;
  • c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
  • d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
  • e) i depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
  • f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della Legge 23 agosto 2004, n. 239.

In relazione ai sopra indicati impianti le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 56, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 sono esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico, al quale devono essere indirizzate le rispettive istanze.

La Circolare Prot. n. 16268 del 13.08.2012 del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia, ha individuato delle disposizioni inerenti il D.L. n. 5 del 09.02.2012 e la L. n. 35 del 04.04.2012 (di conversione), art. 57, e nello specifico:

  • Per gli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico, di cui alla lettera g), le relative autorizzazioni vengono emanate da questa amministrazione nel caso di istanze per nuovi impianti di lavorazione e stoccaggio, mentre per gli impianti esistenti, le relative autorizzazioni continuano ad essere rilasciate dalla Regione competente.
  • Per gli impianti di dimensione inferiore a quella indicata alle lettere d) ed e) l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione competente, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica previsti dalla legge 239/2004, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.