iscrizione Statuto cral Giunta Regionale di L'Aquila
 

Lo Statuto

  

Art. 1 
 

E' costituito il "Circolo Ricreativo Culturale del Personale della Giunta Regionale D'Abruzzo di L'Aquila" con sede amministrativa provvisoria presso gli Uffici della Giunta Regionale Via Leonardo da Vinci,6.

 


Art. 2

 

Il CRAL è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, non persegue finalità di lucro.

 


Art. 3

 

Sono compiti del Circolo:

  • Contribuire alla formazione sociale dei lavoratori mediante un sano e proficuo impiego del tempo libero;

  • Realizzare i servizi e le strutture per l'assistenza sociale, culturale e ricreativa;

  • Promuovere ed attuare le iniziative dirette a favorire le capacità morali, intellettuali, fisiche, produttive, sportive, culturali, artistiche e turistiche;

  • Favorire lo svolgimento della vita post lavorativa, in un ambiente di sereno incontro dei soci per scambi di idee e conoscenze;

  • Attuare servizi speciali diretti ad assicurare ai soci ogni altra agevolazione compatibile con le finalità suddette.


Art. 4
(Iscrizione e tesseramento)

 

Al Circolo possono iscriversi, previa domanda indirizzata al Comitato Direttivo del Circolo, tutti i dipendenti della Regione Abruzzo in servizio nonchè i dipendenti in pensione che hanno la loro residenza nel Comune o in località vicine.
Al Circolo possono anche iscriversi i componenti del nucleo familiare del socio in qualità di socio aggregato, salvo diverso esplicito avviso del socio interessato, con la sua iscrizione si intendono associati gratuitamente anche i figli minori di dieci anni.
I soci aggregati non partecipano all'assemblea e non possono ricoprire cariche.
L'iscrizione al Circolo implica la completa accettazione del presente Statuto e dei singoli regolamenti vigenti nel Circolo.
Gli iscritti sono tenuti al pagamento annuale della tessera AICS ed al pagamento delle quote di associazione nella misura e con le modalità stabilite annualmente dal Comitato Direttivo del Circolo.
Il pagamento delle quote comprensivo anche di quelle per i soci aggregati, avverrà mediante rilascio, da parte del Socio, di regolare delega al Comitato Direttivo a prelevare l'importo direttamente dallo stipendio o dalla pensione.
L'importo delle quote di associazione è deliberato dal Comitato Direttivo che ne determina annualmente la entità anche in relazione alla eventuale attuazione di particolari iniziative o attività, sentiti gli iscritti.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al comitato direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno e decorrono dall'inizio dell'anno successivo.

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Art. 5
(Diritti e doveri dei soci)

 

I soci hanno il diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle manifestazioni promosse dal Circolo e di beneficiare delle provvidenze assicurate dal Circolo stesso nel contesto degli scopi di cui al precedente articolo 3.
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.
Nella sede del Circolo è tassativamente vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione che, sotto qualsiasi forma diretta e indiretta, persegua scopi di propaganda politica o sindacale.

 


Art. 6
(Organi del Circolo)

 

Sono Organi del Circolo:

  • l'assemblea dei Soci

  • il Comitato Direttivo

  • il Presidente

  • il Collegio dei Revisori dei Conti


Art. 7
(Assemblea dei Soci)

 

Convocazione e compiti:

L'Assemblea è indetta dal Comitato Direttivo, convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria una volta l'anno e, in via straordinaria ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario.
L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di un quinto dei Socie non oltre venti giorni dalla data della richiesta stessa.
L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
La convocazione si effettua mediante lettera indirizzata ai singoli Soci iscritti da spedire almeno otto giorni prima della data dell'assemblea e con avvisi nella sede sociale.
La lettera di convocazione e gli avvisi devono contenere la data l'ora della prima e della seconda convocazione, il luogo dove avrà luogo l'assemblea e l'ordine del giorno dei lavori.
La seconda convocazione può essere fissata non prima di un'ora dopo quella della prima.
Non partecipano all'assemblea i soci aggregati.
Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea delibera sulla linea amministrativa ed organizzativa del Circolo e su ogni argomento compreso nel novero degli scopi che il Circolo persegue.
In particolare spetta all'assemblea:

  • eleggere il Comitato Direttivo del Circolo;

  • eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;

  • approvare il Bilancio preventivo e quello consuntivo;

  • deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dal Comitato Direttivo.


Art. 8
(Presidenza dell'Assemblea)

 

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
Il Presidente è assistito da un Segretario verbalizzante designato nello stesso modo.
Il Presidente verifica la validità dell'assemblea e firma il verbale unitamente al Segretario.

  

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Art. 9
(Elezioni)

 

Le elezioni di cui al precedente articolo 7 si svolgono ogni 3 anni.
L'assemblea per le elezioni deve essere convocata con i criteri di cui al precedente art. 7, con preavviso di almeno venti giorni.
L'assemblea per le elezioni è valida in prima convocazione se sono presenti e votanti almeno i due terzi degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei Soci.
Partecipano all'assemblea per le elezioni e sono eleggibili i soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno in corso.
Hanno, altresì, diritto al voto e sono eleggibili i soci che abbiano fatto pervenire alla Segreteria del Circolo regolare domanda di iscrizione ed abbiano rilasciato delega per la riscossione della quota associativa per l'anno in corso almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.
Non partecipano all'assemblea e non hanno diritto al voto i soci aggregati.
Apposita Commissione elettorale presieduta dal Presidente dell'assemblea cura lo svolgimento delle elezioni.
La Commissione viene eletta dall'assemblea convocata per le elezioni ed è composta di tre membri compreso il Presidente di cui due scrutatori.
La Commissione elettorale controlla l'elenco dei soci aventi diritto al voto redatto dal Comitato Direttivo e controlla la validità delle deleghe.
I Soci possono farsi rappresentare all'Assemblea da altri Soci.
La rappresentanza deve essere conferita per iscritto mediante delega.
Non sono ammesse più di quattro deleghe.
Le votazioni si effettuano durante l'assemblea ed a scheda segreta.
Il voto sarà espresso con la indicazione del nome e cognome del Socio che si intende votare su apposite schede bianche con fiancatura predisposte dal Comitato Direttivo.
Sulla medesima scheda dovranno essere predisposti n. 5 spazi per la elezione dei membri effettivi del Comitato Direttivo, n. 2 spazi per la elezione dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti e n. 2 spazi per quelli supplenti.
Possono essere predisposti elenchi orientativi recanti nome e cognome dei Componenti del Consiglio Direttivo da eleggere e quello dei Revisori dei Conti.
Tali elenchi orientativi non vincolano il voto e devono essere affissi nella sede dell'assemblea.
In caso di parità di voto tra due o più soci si procede alla votazione di ballottaggio, anche per la formazione della graduatoria dei primi dieci non eletti.

 


Art. 10

 

Il Comitato Direttivo è composto da massimo 7 membri eletti dall'assemblea dei Soci del Circolo con voto limitato a 5 preferenze.
Il Comitato Direttivo elegge, nella prima riunione, Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere.
Il Comitato Direttivo può essere dichiarato decaduto in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci, con la maggioranza assoluta dei voti, purchè siano presenti e votanti almeno la metà più uno degli iscritti, per gravi fatti di ordine morale, irregolarità palesi nella condotta amministrativa del Circolo e per violazioni dello Statuto.
Il Comitato Direttivo si riunisce, in via ordinaria, una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri o quando lo ritenga necessario il Presidente.
Esso delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei Componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
A parità di voto prevale il voto del Presidente.
I Componenti che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle sedute del Comitato, sono dichiarati dimissionari dal Comitato stesso e sostituiti, come quelli che per qualsiasi causa venissero a cessare dalla carica, con i soci primi non eletti o, in mancanza, con elezioni parziali.
L'atto di sostituzione implica esclusivamente la nomina a componente del Comitato.
Tutte le cariche, in seno al Comitato, sono conferite mediante votazione.
Il Comitato Direttivo del Circolo:

  • stabilisce il programma delle attività sociali, secondo gli scopi che il Circolo persegue;

  • designa i Collaboratori Tecnici predisposti alle attività sociali;

  • promulga i singoli regolamenti integrativi del presente statuto e non in contrasto con le norme in esso contenute, per la utilizzazione, da parte dei soci dei servizi speciali;

  • dispone il bilancio preventivo e consuntivo;

  • attua le disposizioni assembleari.

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Art. 11
(Presidente)

 

Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo del Circolo.
Egli ha la rappresentanza legale del Circolo, convoca e presiede il Comitato Direttivo, esegue le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci ed è responsabile di tutti gli atti amministrativi compiuti.
In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono temporaneamente disimpegnate dal Vice Presidente.

   

scrivi al Presidente


Art. 12
(Segretario)

 

Il Segretario viene eletto dal Comitato Direttivo del Circolo.
Egli predispone, in collaborazione con l'Economo Cassiere i bilanci preventivi e consuntivo che il Presidente sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Tiene aggiornati l'elenco dei Soci e dei documenti organizzativi del Circolo, compila i verbali delle sedute del Comitato e collabora con il Presidente per la buona riuscita di tutte le attività del Circolo.

 


Art. 13
(Economo Cassiere)

 

L'Economo Cassiere viene eletto dal Comitato Direttivo del Circolo.
Egli compila, in collaborazione con il Segretario, i bilanci preventivo e consuntivo, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che sono effettuate esclusivamente a mezzo di regolari ordinativi a firma abbinata del Presidente e dell'Economo Cassiere stesso ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.
Prende in consegna i beni mobili e immobili del Circolo e predispone gli inventari.
Tiene a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti tutti i documenti contabili per le periodiche verifiche.

 


Art. 14
(Collegio Revisore dei Conti)

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di n. 3 membri effettivi e di n. 2 supplenti che vengono eletti dall'Assemblea dei Soci.
Il Collegio, similmente al Comitato Direttivo, può essere dichiarato decaduto e i suoi membri sostituiti, con le stesse modalità.
L'incarico dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica.
I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Comitato Direttivo ma non hanno diritto al voto deliberativo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti di gestione compiuti dal Circolo, verifica che la contabilità sia regolarmente tenuta, esamina e relaziona sui bilanci e propone eventuali modifiche.
Accerta, almeno ogni sei mesi, con apposito verbale, la consistenza della cassa, l'esistenza di valore e dei titoli di proprietà scociale.

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Art. 15
(Patrimonio del Circolo)

 

Il patrimonio del Circolo è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti e risultanti dai bilanci e dagli inventari.
Il patrimonio del Circolo appartiene ai Soci e non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale il Circolo è stato costituito.
In caso di scioglimento del Circolo, il suo patrimonio sarà destinato secondo le decisioni dell'assemblea.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni del Codice Civile.

 


Art. 16
(Entrate del Circolo)

 

Le entrate sono costituite:

  • dalle quote di iscrizione e da quelle aggiuntive stabilite dall'assemblea dei Soci;

  • dagli utili delle manifestazioni sociali;

  • dai proventi delle gestioni accessorie;

  • da obbligazioni, elargizioni e lasciti di Enti e di privati;

  • dal contributo della Regione Abruzzo;

  • dai redditi patrimoniali.


Art. 17
(Bilancio ed esercizio finanziario)

 

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.
Il Comitato Direttivo del Circolo ha l'obbligo di rimettere all'esame ed approvazione dell'Assemblea di Soci, entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno corrente con annessa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Non ottemperando al termine perentorio a tale incombenza, senza dovuta giustificazione, il Comitato Direttivo decade di diritto.
E' fatto divieto al Comitato Direttivo del Circolo di impiegare o comunque erogare somme per spese non previste nel bilancio, di stipulare contratti o assumere obbligazioni che impegnino il Circolo al pagamento di somme eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio.
In caso contrario, l'obbligo del pagamento nei di terzi creditori, ricade sul Presidente o su coloro che, a nome del Comitato  Direttivo del Circolo hanno stipulato il contratto o assunta l'obbligazione.

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Art. 18
(Durata delle cariche)

 

Il Comitato Direttivo del Circolo ed il Collegio dei Revisori dei Conti scadono al compimento del ciclo triennale e gli stessi restano in funzione per l'ordinaria amministrazione e per indire l'assemblea per le nuove elezioni e successive consegne.
Tutti i componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere rieletti.
Le cariche di componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti sono espletate a titolo gratutio.

 


Art. 19

 

Il Circolo cessa di esistere per l'assoluta impossibilità di adempiere alle funzioni statutarie ovvero per mancanza di associati.
La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.

 


Art. 20

 

Per quanto non previsto nel presente Statuto l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti