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Sospensione del versamento della tassa automobilistica
A seguito dell'Ordinanza n. 3837 del 30/12/2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha disposto la proroga del termine di scadenza degli adempimenti e dei versamenti tributari, vengono fornite le seguenti indicazioni.
1) i soggetti aventi domicilio fiscale o sede operativa nei comuni indicati nel decreto n. 3 del 16.04.2009 (Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela, Tossicia, Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli, Torre dei Passeri) e nel decreto n.11 del 17.07.2009 (Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio, Montereale, Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Andrea) beneficiano della sospensione dal pagamento del tributo fino al 30 giugno 2010 incluso;
2) per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede operativa in comuni della Provincia dell'Aquila non ricompresi nel punto 1) la sospensione è cessata al 30 novembre 2009. Per tali contribuenti, nel caso di acquisto di veicoli nuovi (o rientri da esenzione o rientri in possesso) nel periodo 1.12.2009 - 21.12.2009, il termine di scadenza della tassa è fissato al 31.12.2009; per l'acquisto di veicoli nuovi (o rientri da esenzione o rientri in possesso) nel periodo 22.12.2009 - 31.12.2009, il termine per il pagamento è fissato al 31.01.2010;
3) alla scadenza del 30 giugno 2010 la ripresa dei versamenti, per coloro che si sono avvalsi della sospensione, non è automatica, ma sarà disposta, sia per la prima sospensione sia per la proroga, da un apposito, successivo provvedimento statale che ne disciplinerà le modalità.
Si precisa che, pur in presenza di proroga della sospensione, i pagamenti spontanei non sono inibiti e che, se effettuati, non sono rimborsabili.
Analogamente i contribuenti, già beneficiari della sospensione dal 6 aprile al 30 novembre 2009, che desiderino regolarizzare la propria posizione tributaria prima dell'emanazione del provvedimento che ne stabilisce le modalità, possono farlo senza applicazione di sanzioni ed interessi.