La personalità giuridica
Fondazioni, associazioni e istituzioni di diritto privato: riconoscimento, funzioni e normativa
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Riconoscimento della personalità giuridica
Chi può richiedere il riconoscimento?
La Regione, nell'ambito delle funzioni ad essa delegate dall'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977, attribuisce, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, il riconoscimento della personalità giuridica alle fondazioni, associazioni e alle altre istituzioni di diritto privato aventi sede legale nel territorio regionale che operano esclusivamente nelle materie di competenza regionale, di cui all’art. 117 della Costituzione, e le cui finalità si esauriscono nell'ambito del territorio regionale.
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, acquistano la personalità giuridica di diritto privato mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione del relativo decreto presidenziale nel Registro regionale delle persone giuridiche, di cui all'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000, istituito dalla Regione con Delibera di Giunta Regionale n. 409 del 23/5/2001.
Per gli enti che esulano dalla competenza regionale (ad es. perché perseguono finalità su tutto il territorio nazionale oppure perché gli scopi prefissi interessano materie statali, come è il caso degli enti di natura confessionale), la competenza spetta alle Prefetture.
Funzioni amministrative
Le funzioni amministrative sono esercitate, ex art. 2 della L.R. 7/2024 e ss.mm.ii., dalla Giunta Regionale per il tramite del Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale del Dipartimento Presidenza e concernono:
- il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui all'articolo 5;
- l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'articolo 27 del codice civile;
- la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione, ai sensi degli articoli 31 e 32 del c.c.;
- la devoluzione dei beni residui dei comitati ai sensi dell'articolo 42 del c.c.;
- la cancellazione della persona giuridica dal Registro ai sensi delle disposizioni attuative del codice civile;
- la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione della personalità giuridica di Enti che ottengano l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, ovvero di Enti che ottengano l'iscrizione in altri registri, previsti da specifiche normative di settore che dispongano analoga sospensione;
- il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni ai sensi dell'art. 25 del c.c.;
- coordinamento delle attività di più fondazioni, ovvero unificazione della loro amministrazione, ai sensi dell’art. 26 del c.c.;
- trasformazione delle fondazioni, ai sensi degli artt. 28 e 42-bis del c.c..
Effetti del riconoscimento
Il riconoscimento della personalità giuridica determina la totale separazione tra l'ente e le persone che lo compongono. L'associazione riconosciuta o la fondazione operano, dal punto di vista giuridico e patrimoniale, in modo pienamente autonomo rispetto ai loro membri.
Esse sono infatti soggette a diritti e obblighi propri, peraltro diversi e distinti da quelli delle singole persone che ad esse partecipano o che ad esse hanno dato vita, così come separato e autonomo è il patrimonio dell'ente rispetto a quello degli associati o dei fondatori o di qualunque altro soggetto.
Da tale autonomia patrimoniale perfetta consegue che i creditori dell'ente non possono chiedere i pagamenti delle proprie competenze ai singoli associati e, viceversa, che i creditori personali di questi ultimi non possono rivalersi sul patrimonio dell'ente.
Procedura per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica
Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale a conclusione favorevole del procedimento disciplinato dall'articolo 4 della L.R. n. 7/2024.
Presentazione dell’istanza
L’istanza, redatta in carta da bollo (se prevista), deve essere firmata dal legale rappresentante.
Indirizzata a:
- Presidente della Giunta regionale
- Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale
Inviata tramite PEC a: dpa016@pec.regione.abruzzo.it
Documentazione: allegare tutti i documenti richiesti dall’art. 3 della L.R. 7/2024.
Valutazione
Il riconoscimento è disposto previa valutazione dello scopo, dell'idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento delle finalità statutarie.
Requisiti patrimoniali minimi
Allo scopo di garantire i terzi nei loro rapporti con la persona giuridica si richiede che la stessa disponga di un ammontare minimo di mezzi finanziari. In particolare:
- Associazioni: patrimonio netto di ammontare non inferiore a Euro 15.000,00 (risultante dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 7/2024);
- Fondazioni: patrimonio netto di ammontare non inferiore a Euro 30.000,00 (risultante dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 7/2024).
Tempi e conclusione del procedimento
90 giorni dalla data di protocollazione dell’istanza.
Contatti
Dipartimento Presidenza - Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta regionale
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sandrina Masciola
Telefono: 0862 363609
Modulistica
Registro regionale delle persone giuridiche
Istituito ai sensi del DPR 361/2000.
Informativa sulla privacy
Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 relativa alla protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento è la Giunta regionale d’Abruzzo, con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L’Aquila (AQ), CF 80003170661. E-mail: dpo@regione.abruzzo.it, centralino: (+39) 0862.3631