Avviso

Chiarimento su assoggettabilità industrie chimiche a seguito del D.Lgs. 46/2014

Si riporta in seguito quanto emerso dal Tavolo di Coordinamento Ministero - Regioni per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC (ex art. 29-quinquies del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 46/2014) relativamente alle industrie chimiche. Le categorie di cui al punto 4, dell’allegato VIII, alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, sono limitate alla industria chimica, ovvero alla produzione su scala industriale di prodotti chimici. In proposito sia dalle associazioni industriali, sia da varie autorità competenti, si è chiesto di chiarire tale definizione. A riguardo appare coerente non estendere tale ambito anche all’industria manifatturiera, in cui pur avvenendo reazioni chimiche, esse sono contestuali alla produzione di un determinato manufatto (come ad esempio le attività di stampaggio di materie plastiche che prevedono reazioni di polimerizzazione). Conseguentemente il tavolo concorda di ritenere che la categoria 4 possa ricomprendere solo la produzione su scala industriale di prodotti chimici (anche intermedi di processo) potenzialmente commercializzabili quali tali, ma non la produzione (anche attraverso reazioni chimiche) di manufatti, intesi come oggetti per i quali la composizione chimica non sia sufficiente a connotarne le qualità merceologiche. Ad esempio è da ritenere di per sé soggetta ad AIA la produzione di granulati plastici destinati alla sinterizzazione, ma non quella di lastre continue di poliuretano.

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