FAQ IPPC - Richiesta di chiarimenti sull'Autorizzazione Integrata Ambientale

Quesito 1

D. Quando nelle tabelle C.1 (capacità produttiva), D.1.1. (materie prime), E.1.1. (emissioni) si parla di attività produttiva si deve fare riferimento all'attività IPPC oppure alle singole linee di lavorazione? Ad esempio, un impianto di produzione vetro costituito da varie linee di produzione, si considera come una sola attività produttiva oppure si devono considerare singolarmente tutte le linee di lavorazione che fanno parte dell'impianto di produzione vetro (prima lavorazione, seconde lavorazioni...)? Oppure se una ditta possiede due attività IPPC (esempio: zincatura e cataforesi) e poi svolge anche anche altre due lavorazioni (vernici natura liquida e verniciatura a polveri), quando si parla di impianto si considerano tutte e quattro e attività, mentre quando si parla di attività produttiva si considerano le quattro attività singolarmente? Ma se nell'ambito della verniciatura a polveri ci sono tre linee di lavorazione, le schede relative alle emissioni, scarichi, capacità produttiva...devono essere compilate singolarmente per ogni singola linea oppure si può compilare una sola scheda per l'attività di verniciatura a polveri riassumendo i dati relativi alle tre linee?

R. Per attività produttiva si intendono tutte le attività che si svolgono all'interno di un impianto così come registrato presso la Camera di Commercio (non si intendono le singole fasi di un processo di lavorazione). Quando invece si parla di impianto si intende l'insieme delle attività (IPPC e non) che si svolgono così come definito nell'art.2 comma 3 del D.Lgs. 372/99.

Quesito 2

D. Per quanto riguarda il volume di produzione, i dati relativi ai consumi, alle emissioni, ecc. che anno/i bisogna considerare? Solo il 2003, oppure bisogna andare anche a ritroso?

R. E' opportuno riportare i dati relativi almeno agli anni: 2001-2002-2003.

Quesito 3

D. Se un impianto possiede emissioni autorizzate ai sensi del DPR 203/88 art. 6/12/15 (sottoposte a controllo periodico) ed emissioni poco significative, nel calcolo delle emissioni totali dell'impianto si devono considerare entrambe? Anche se per le emissioni poco significative non si hanno a disposizione le analisi e le caratteristiche?

R. Si. La ratio della normativa è quella di considerare l'emissione complessiva dell'impianto (composte dalla somma delle singole attività, anche poco significative).

Quesito 4

D. Dove è stata pubblicata la modulistica?

R. E' in fase di pubblicazione sul BURA, mentre è integralmente pubblicata sul sito web specifico: http://www.regione.abruzzo.it/ippc/index.asp

Quesito 5

D. Ci sono novità sulle linee guida delle BAT? Quali sono quelle pubblicate?

R. Le uniche novità sono la valutazione congiunta Regioni-Gruppi di Lavoro Ministeriali sulle seguenti BAT: prodotti ceramici e laterizi, vetrerie, industria tessile e raffinerie. Sono in programma per i prossimi giorni tutte le altre linee guida. Per quanto riguarda quelle cosiddette orizzontali e le prime verticali (monitoraggi, materiali ferrosi, metalli non ferrosi e cartiere c'è stata in data 1 ottobre 2004 la conferenza Unficata tecnica Stato-Regioni. Di pubblicato non c?è ancora nulla.

Quesito 6

D. Per quanto riguarda la Scheda E - Tab. E.1.1. nel punto che richiede la SIGLA dei condotti di scarico si può fornire la denominazione dei camini già adottata nei quadri riassuntivi autorizzati ai sensi del DPR 203/88 oppure bisogna rinominare tutti i camini con un ordine progressivo E1, E2,...?

R. Se la nomenclatura è già chiara non è necessario, altrimenti si può cogliere l'occasione per riorganizzare in modo più funzionale anche la nomenclatura garantendo però estrema chiarezza e correlazione tra la nomenclatura precedente e quella nuova.

Quesito 7

D. Nella Schede E - Tab.E.2. nel caso di un impianto che possiede diversi scarichi provenienti da linee produttive diverse che confluiscono al depuratore di stabilimento e poi, dopo depurazione, vengono inviati al depuratore consortile, come emissioni idriche totali dell'impianto bisogna indicare gli inquinanti riscontrati DOPO la depurazione e quindi prima di inviare lo scarico finale depurato al consorzio?

R. Si

Quesito 8

D. Nella tabella E.2.1. bisogna considerare i singoli scarichi provenienti dalle singole linee produttive e dare il valore di concentrazione degli inquinanti PRIMA dell'invio al depuratore? in questo caso il RECETTORE del singolo scarico è il DEPURATORE di stabilimento o la rete fognaria consortile e quindi il depuratore del Consorzio? Inoltre, che cosa si intende per frequenza e durata delle OPERAZIONI?

R. Per scarico idrico si intende qualunque emissione all'esterno dell'impianto. È opportuno compilare una scheda per ciascun scarico proveniente dalle singole apparecchiature e/o linee produttive. Per frequenza e durata delle operazioni si intende la caratterizzazione del punto di emissione-scarico e rispettivamente durata dello scarico nell'unità di tempo e numero di scarichi nell'unità di tempo.

Quesito 9

D. Nella Tabella E.3. si prendono a riferimento i valori misurati nella valutazione del rumore in ambiente esterno elaborata da tecnico competente? Bisogna fare una scheda per ogni punto di misura?

R. Si a entrambi i quesiti.

Quesito 10

D. Nella Tabella E.3., nella sezione relativa all'AMBIENTE ABITATIVO, che dati bisogna inserire? La valutazione fatta nelle abitazioni limitrofe allo stabilimento? Se la ditta è in una zona industriale?

R. I dati da inserire sono quelli riferiti alle misurazioni fonometriche realizzate all'interno delle abitazioni limitrofe, qualora presenti, in conformità al DPCM 1 marzo 1991 e successive integrazioni e modificazioni.

Quesito 11

D. Nel caso di una ditta che possiede diverse concessioni edilizie, sanatorie, varie D.I.A., nella scheda B, nel punto relativo alle concessioni edilizie, bisogna inserire tutti i riferimenti e allegare tutte le copie cartacee dalla nascita dello stabilimento ad oggi? oppure è sufficiente la sanatoria relativa alla situazione fino al 1997 e inserire le concessioni dal 1997 ad oggi? Oppure si indicano solo le principali? Inoltre è necessario includere anche tutte le D.I.A.?

R. Nella scheda B occorre inserire (come elenco) tutte le autorizzazioni, le certificazioni e i nulla osta ambientali e come tali inerenti l?istanza di autorizzazione per il rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata. L'Azienda deve dare un corretto inquadramento autorizzativo dell'impianto IPPC.

Quesito 12

D. Un'azienda con un maglio avente energia d'impatto superiore a 50 kilojoule ma potenza calorifica inferiore a 20 MW deve richiedere l'autorizzazione IPPC?

R. Devono coesistere entrambe le condizioni.

Quesito 13

D. Per quanto riguarda l'allegato 1 del D.Lgs. n.372/99 al punto 2.6) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 metri cubi, ai fini del calcolo della superficie, si deve considerare il volume della singola vasca oppure la somma di tutte le vasche presenti nel processo?

R. Occorre sommare il volume di tutte le vasche destinate al trattamento.

Quesito 14

D. Tra gli allegati, cosa si intende per "documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti" ? (MUD, copie dei registri e dei formulari?

R. Per documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti si intende tutto quanto in possesso dell'Azienda in grado di dare informazioni, in modo funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione in parola, sulle attività di smaltimento dei rifiuti svolte.

Quesito 15

D. È confermato il numero delle copie da inviare? 3 originali e 8 su formato digitale?

R. Il numero di copie da inviare all'Autorità competente della documentazione è quello riportato in testa al fac-simile di domanda di autorizzazione approvato con DGR n. 686 del 09.08.2004 cioè 4 copie cartacee della documentazione, di cui un originale, e 8 copie su formato elettronico (CD-ROM o floppy disk).

Quesito 16

D. Per quanto riguarda i dati di produzione, dei consumi, delle emissioni, delle materie prime...che anno/i bisogna considerare?

R. È opportuno riportare i dati relativi almeno agli anni: 2001-2002-2003

Quesito 17

D. Nel caso di una ditta che ha in corso delle richieste di autorizzazione ai sensi del DPR 203/88 (emissioni) oppure del D.Lgs. 22/97 (stoccaggio rifiuti), bisogna allegare una copia della richiesta e della relazione tecnica oppure è sufficiente fare riferimento alla pratica inoltrata, al Servizio competente, alla data di inoltro, al numero di protocollo?

R. Quanto contenuto nelle istanze non ancora autorizzate con procedura 'tradizionale' deve essere ricompreso nella nuova domanda di AIA. Quindi il rilascio dell'AIA ricomprenderà l'autorizzazione anche per le richieste di autorizzazione in itinere.

Quesito 18

D. Nella scheda relativa alle materie prime, nel caso di utilizzo di preparati, bisogna indicare il N.CAS di tutte le sostanze presenti nel preparato? e per le frasi di rischio, bisogna indicare le frasi R relative ad ogni singola sostanza facente parte del preparato, oppure le frasi R del preparato?

R. Nella scheda D occorre riportare l'identificazione della materia prima utilizzata nel processo sia esso preparato o sostanza pura. Il N.CAS è identificativo dei singoli componenti. Nel caso la materia prima sia un preparato la frase di rischio è quella riferita al preparato.

Quesito 19

D. Che cosa si intende per descrizione di massima del sito?

R. Per descrizione di massima dello stato del sito si intende la descrizione di quanto necessario per consentire all'Autorità Competente il corretto inquadramento territoriale-ambientale del sito. Per sito si intende quanto riportato nella Circolare Ministeriale del 13 luglio 2004 (vedi quesito n. 25).

Quesito 20

D. Vorremmo chiarimenti in merito all'applicazione della definizione di "impianto esistente" riportata nell'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 372/99, ovvero: - se un impianto IPPC è in esercizio da prima del 1999 e a quella data già possiede tutte le autorizzazioni ambientali o ha presentato richieste complete delle autorizzazioni ....., allora rientra nella definizione del decreto 372/99. MA, se lo stesso impianto negli anni successivi al 1999 ha attivato altre linee di produzione, oppure ha apportato delle mofiche agli impianti, oppure ha attivato ulteriori punti di emissione (che quindi risultano autorizzati dopo il 1999), rientra ancora nella definizione di impianto esistente? E quindi la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve tener conto di tutte le variazioni apportate e quindi deve fornire un quadro completo della situazione dell'impianto fino ad oggi? Oppure le modifiche apportate dal 1999 ad oggi rientrano nella casistica dei NUOVI IMPIANTI? E quindi nella AIA bisogna tener conto della situazione esistente al 1999, tralasciando tutto il resto che poi rientrerà nella futura legge per i nuovi impianti? Ma allora, nel caso in cui bisogna fermarsi al 1999, i dati ambientali sui consumi, produzione, emissioni, scarichi, rifiuti, a che anno/i dovranno riferirsi?

R. Sono sottoposti al D.Lgs 372/99 gli impianti esistenti così come definito nello stesso. L'AIA si rilascia all'intero impianto così come attualmente si presenta. Pertanto i dati e le informazioni relative al complesso IPPC devono essere quelle illustranti lo stato attuale.

Quesito 21

D. Le linee guida sulle BAT emanate e pubblicate sul sito internet www.atlanteitaliano.it, sono da considerarsi in bozza o definitive?

R. sono ancora da considerarsi in bozza.

Quesito 22

D. in riferimento alla pubblicazione sul quotidiano che il gestore dell'impianto IPPC deve effettuare ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs. 372/99 sarebbe opportuno che l'Autorità Competente fornisse chiarimenti in merito ai contenuti della pubblicazione e al formato del modulo.

R. il fac-simile e il formato della pubblicazione saranno allegate alla comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'Autorità Competente.

Quesito 23

D. Rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 372/99 un impianto entrato in esercizio dopo il 10.11.2000 (un anno dopo l?entrata in vigore del decreto) e non sottoposto ad alcuna procedura in materia di valutazione di impatto ambientale?

R. No.

Quesito 24

D. Ai fini della dichiarazione delle emissioni, bisogna quantificare tutti gli inquinanti riportati nella scheda E "Emissioni" o solo quelli che superano i limiti di cui al DM 23.11.2001 e di cui si è effettuata la dichiarazione INES?

R. Nella scheda E occorre riportare tutti gli inquinanti generati dall'attività.

Quesito 25

D. In riferimento al par.6 della relazione tecnica (bonifiche ambientali), i dati relativi alla qualità del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali devono essere forniti solo se l?impianto è stato sottoposto alla procedura di cui al DM 471/99?

R. Si applica a tutti gli impianti e rappresenta la caratterizzazione dello stato del sito di cui al punto 1.4 della relazione tecnica.

Quesito 26

D. Sempre in riferimento al medesimo paragrafo, che cosa si intende per attività IPPC "attuale" ed attività IPPC "precedente"?

R. Ai fini della caratterizzazione dello stato del sito bisogna tener conto anche delle attività pregresse che hanno insistito sullo stesso sito.

Quesito 27

D. A pagina 20 della modulistica, cosa si intende per sistema di riserva?

R. Per sistema di riserva si intende un impianto di abbattimento presente e alternativo a quello utilizzato che viene descritto nella scheda.

Quesito 28

D. A cosa si riferiscono gli allegati F, E, G e le note 54 e 57 della scheda I?

R. Nella scheda I, a causa di errori di stampa che non inficiano la sostanza della stessa, per ogni migliore chiarimento si precisa che in luogo dell?all.3F l?all. 8, in luogo dell'all. 3E l'all. 4, in luogo dell'all 3G l'all. 7. La nota 54 e 57 si intendono cancellate.

Quesito 29

D. Per quanto riguarda l'allegato 14: "relazione geologica (laddove già prevista dalle precedenti normative autorizzatorie) e relazione idro-geologica con indicazione dell'indagine piezometrica: - la relazione geologia è necessaria SOLO SE era stata richiesta dalle precedenti domande di autorizzazione? In tal caso si allega la copia già prodotta in passato per le precedenti autorizzazioni (ad es. stoccaggio rifiuti, relazione per la realizzazione di un pozzo nello stabilimento) - per quanto riguarda la relazione idro-geologica può essere sufficiente la relazione prodotta per la realizzazione di un pozzo nello stabilimento, anche se risale a qualche anno fa? Inoltre può essere sufficiente la valutazione della contaminazione del suolo e sottosuolo prodotta ai sensi del D.M. 471/99 riportante i carotaggi di terreno con l'istallazione di tubi piezometrici, l'analisi del terreno e dell'eventuale acqua rilevata?

R. Si in entrambi i casi, purché nel secondo quesito, non siano intervenute negli anni delle alterazioni apprezzabili del comportamento idrogeologico del sito.

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