Procedura telematica per ottenere il CIR

Attiva la nuova procedura per l'acquisizione del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) per le locazioni turistiche

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É attiva la nuova procedura telematica che consente ai cittadini ed ai soggetti che si occupano di intermediazione immobiliare di acquisire autonomamente il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) per le locazioni turistiche, attraverso il Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA), realizzato sulla piattaforma nazionale ROSS1000.

L’attivazione del servizio, disponibile sul sito web di AbruzzoTurismo rientra nel processo di digitalizzazione dei servizi amministrativi regionali e consente di gestire direttamente online gli adempimenti necessari per l’avvio delle locazioni turistiche imprenditoriali e non imprenditoriali.

Come ottenere il CIR per le locazioni turistiche

I cittadini e i soggetti che si occupano di intermediazione immobiliare che intendono destinare uno o più immobili a locazione turistica possono ottenere il CIR accedendo direttamente alla piattaforma SITRA – Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo.

L’accesso al sistema avviene tramite identità digitale:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica) 

Una volta effettuato l’accesso, l’utente potrà inserire i dati relativi all’unità immobiliare destinata alla locazione turistica ed effettuare la registrazione della struttura. In caso di locazione turistica imprenditoriale sarà necessario indicare gli estremi della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio. Al termine della procedura il sistema attribuirà automaticamente il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) associato a ciascuna unità immobiliare registrata.

Una volta completata l’attivazione dell’account sarà possibile accedere alla piattaforma SITRA tramite SPID o Carta d’identità elettronica per la gestione degli adempimenti statistici successivi.

Comunicazione dei dati statistici turistici 

Attraverso il sistema SITRA è obbligatorio trasmettere i dati statistici relativi agli arrivi e alle partenze degli ospiti, secondo quanto previsto dall’articolo 76 della Legge Regionale 15 febbraio 2023, n. 10. L’obbligo di comunicazione dei dati statistici sussiste anche nei periodi di chiusura della struttura o in assenza di movimento turistico, mediante implementazione dei dati del calendario in “gestione disponibilità” con movimento pari a zero. 

Richiesta del Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Dopo aver ottenuto il CIR regionale, il titolare della locazione turistica deve procedere alla richiesta del Codice Identificativo Nazionale (CIN) attraverso la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it. La BDSR è stata istituita dall’articolo 13-quater del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 ed è stata ulteriormente disciplinata dall’articolo 13-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito nella Legge 15 dicembre 2023, n. 191. Il CIN deve essere indicato in tutti gli annunci pubblicitari relativi all’alloggio e deve essere esposto all’esterno dell’immobile destinato alla locazione turistica. 

Sintesi della procedura

Locazioni turistiche non imprenditoriali 

Accesso al SITRA tramite SPID o CIE 

  1. Inserimento dei dati dell’immobile (massimo 2 appartamenti)
  2. Attribuzione automatica del CIR e abilitazione accesso al SITRA mediante SPID/CIE
  3. Richiesta del CIN tramite BDSR 

Strutture ricettive e locazioni imprenditoriali 

  1. Presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente
  2. Inserimento dei dati dell’immobile (anche più di 2 appartamenti)
  3. Inserimento estremi SCIA
  4. Attribuzione del CIR e abilitazione accesso al SITRA mediante SPID/CIE
  5. Richiesta del CIN tramite BDSR

Riferimenti normativi

La disciplina delle locazioni turistiche nella Regione Abruzzo è contenuta nella Legge Regionale 15 febbraio 2023, n. 10 – Disciplina del sistema turistico regionale.

La normativa regionale prevede che le unità immobiliari destinate a locazione turistica siano identificate mediante un Codice Identificativo di Riferimento (CIR), che deve essere indicato in tutte le attività di promozione e commercializzazione dell’alloggio, comprese le piattaforme online e gli altri strumenti pubblicitari.

Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. L. 96/2017) e dell’art. 1, comma 595, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026, le locazioni turistiche in forma non imprenditoriale sono consentite per un massimo di 2 appartamenti per ciascun locatore. Dal terzo immobile l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale, con conseguente applicazione della relativa disciplina e obbligo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio. Tali disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Ultimo aggiornamento: 05 Maggio 2026