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La Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna è stata istituita con la legge regionale n° 41 del 14 aprile 1988 ed ha iniziato ad essere operativa nel 1990 con la finalità di promuovere la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomo e donna, rimuovendo gli ostacoli di ogni natura che di fatto vi si opponessero.
La L .R del 18 maggio 2000 n° 88, abrogando la n° 41, definisce in maniera specifica e con chiarezza i compiti, le finalità e la composizione della Commissione stessa.



La commissione resta in carica per la durata della legislatura e il suo funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento. Per lo svolgimento delle sue attività vengono elette una presidente e due vicepresidenti che formano l'Ufficio di presidenza. Può operare attraverso Gruppi di lavoro tematici e viene supportata nello svolgimento delle sue funzioni da una struttura operativa che le fornisce assistenza tecnica.


LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2000, N. 88
Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni positive .
(Pubblicata sul BURA n. del 28.06.2000)
Art. 2
Compiti della commissione
La commissione opera per integrare il punto di vista di genere nelle politiche di governo, valutare l'impatto equitativo di genere delle politiche regionali, perseguire l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione formale e sostanziale nei confronti delle donne.
In particolare:

a) esprime parere obbligatorio sui progetti di legge attinenti alle materie di cui alla presente legge, nonché sugli strumenti di programmazione generale e di settore della Regione;

b) esprime parere obbligatorio sulle proposte di nomine e designazioni di competenza del Consiglio al fine di assicurare una significativa presenza femminile nei luoghi decisionali;

c) formula proposte di adeguamento della legislazione regionale alle finalità di cui all'art.1;

d) valuta lo stato di attuazione nella Regione della normativa nazionale regionale ed europea in materia di parità e pari opportunità, e vigila sulla loro applicazione;

e) promuove l'adozione di azioni positive nel lavoro, nella formazione, nell'istruzione, nella cultura, nell'organizzazione dei tempi da parte di soggetti pubblici e privati;

f) promuove forme di collaborazione con le consigliere di parità e con gli organi competenti in materia di politiche per l'impiego, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'applicazione effettiva delle normative in materia di lavoro e più in generale in ordine alle condizioni di impiego delle donne;

g) promuove iniziative per superare i casi di discriminazione o violazione di leggi in materia di parità, pari opportunità, molestie sui luoghi di lavoro, anche in collaborazione con le consigliere di parità;

h) promuove progetti e interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro, ad incrementare le loro opportunità di formazione e progressione di carriera e professionale, a sviluppare l'imprenditorialità femminile;

i) fornisce pareri ai soggetti discriminati e alle loro organizzazioni, al fine di rimuovere le discriminazioni di carattere collettivo, anche proponendo codici di comportamento in accordo con le parti sociali e le Consigliere di parità;

j) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative concernenti le pari opportunità, in particolare nei confronti delle amministrazioni locali, a cui può proporre codici di comportamento e iniziative legislative;

k) attua iniziative dirette a promuovere una diversa redistribuzione dei carichi e delle responsabilità familiari;

l) svolge e promuove indagini e ricerche sui temi di cui alla presente legge, nonché convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni, e partecipa altresì tramite le proprie rappresentanti ad iniziative attinenti;

m) opera affinché gli strumenti di comunicazione sociale superino atteggiamenti stereotipati e comportamenti discriminatori nei confronti delle donne, anche diffondendo informazioni attraverso mezzi propri;

n) collabora e sostiene iniziative assunte da associazioni di donne, nell'ambito delle proprie finalità;

o) svolge iniziative di valorizzazione della presenza femminile in campo artistico, culturale, storico;

p) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 1.

scarica il testo integrale della Legge Regionale del 18 Maggio 2000

scarica il testo degli articoli dello Statuto della Regione Abruzzo, riguardanti la CPO