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LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2000, N. 88
Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni positive .
(Pubblicata sul BURA n. del 28.06.2000)
Art. 2
Compiti della commissione
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La commissione opera per integrare il punto di vista di genere nelle politiche di governo, valutare l'impatto equitativo di genere delle politiche regionali, perseguire l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione formale e sostanziale nei confronti delle donne.
In particolare:
a) esprime parere obbligatorio sui progetti di legge attinenti alle materie di cui alla presente legge, nonché sugli strumenti di programmazione generale e di settore della Regione;
b) esprime parere obbligatorio sulle proposte di nomine e designazioni di competenza del Consiglio al fine di assicurare una significativa presenza femminile nei luoghi decisionali;
c) formula proposte di adeguamento della legislazione regionale alle finalità di cui all'art.1;
d) valuta lo stato di attuazione nella Regione della normativa nazionale regionale ed europea in materia di parità e pari opportunità, e vigila sulla loro applicazione;
e) promuove l'adozione di azioni positive nel lavoro, nella formazione, nell'istruzione, nella cultura, nell'organizzazione dei tempi da parte di soggetti pubblici e privati;
f) promuove forme di collaborazione con le consigliere di parità e con gli organi competenti in materia di politiche per l'impiego, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'applicazione effettiva delle normative in materia di lavoro e più in generale in ordine alle condizioni di impiego delle donne;
g) promuove iniziative per superare i casi di discriminazione o violazione di leggi in materia di parità, pari opportunità, molestie sui luoghi di lavoro, anche in collaborazione con le consigliere di parità;
h) promuove progetti e interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro, ad incrementare le loro opportunità di formazione e progressione di carriera e professionale, a sviluppare l'imprenditorialità femminile;
i) fornisce pareri ai soggetti discriminati e alle loro organizzazioni, al fine di rimuovere le discriminazioni di carattere collettivo, anche proponendo codici di comportamento in accordo con le parti sociali e le Consigliere di parità;
j) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative concernenti le pari opportunità, in particolare nei confronti delle amministrazioni locali, a cui può proporre codici di comportamento e iniziative legislative;
k) attua iniziative dirette a promuovere una diversa redistribuzione dei carichi e delle responsabilità familiari;
l) svolge e promuove indagini e ricerche sui temi di cui alla presente legge, nonché convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni, e partecipa altresì tramite le proprie rappresentanti ad iniziative attinenti;
m) opera affinché gli strumenti di comunicazione sociale superino atteggiamenti stereotipati e comportamenti discriminatori nei confronti delle donne, anche diffondendo informazioni attraverso mezzi propri;
n) collabora e sostiene iniziative assunte da associazioni di donne, nell'ambito delle proprie finalità;
o) svolge iniziative di valorizzazione della presenza femminile in campo artistico, culturale, storico;
p) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 1.
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