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2012-04-16

LAVORO: APPROVATA ATTUAZIONE TESTO UNICO SU APPRENDISTATO

RECEPITE TRE FORME ORA ESECUTIVE (REGFLASH) Pescara, 16 apr. Stamane, la Giunta ha approvato l'attuazione in sede regionale del D.Lgs., n. 167/2011 (c.d. Testo Unico sull'Apprendistato) in attuazione dell'obbligo, da parte del legislatore nazionale, per le singole Regioni, di dare esecuzione alle norme contenute nel decreto legislativo nazionale sull'Apprendistato entro 6 mesi dalla sua data di entrata in vigore ovvero entro il prossimo 25 aprile. "Dopo un ampio e costruttivo confronto in Commissione Tripartita - sottolinea l'Assessore al Lavoro - oggi recepiamo, in sede amministrativa, le tre forme di apprendistato che erano state già previste dal D.Lgs., n. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi) e dalla L.R. n. 30/2009 ma mai rese esecutive, in forma organica, sul nostro territorio. La nostra tempestiva adesione al dettato normativo nazionale fornisce una coerente ed efficace risposta alle molteplici e non procrastinabili esigenze del mercato del lavoro abruzzese. L'attuazione della disciplina dell'apprendistato anticipa, nella strategia del governo regionale, la discussione e la presentazione del testo unico del welfare - conclude l'Assessore Paolo Gatti - punto di arrivo e di sintesi delle politiche regionali in materia di lavoro, istruzione e politiche sociali". Tre i tipi di apprendistato che potranno essere realizzati sul territorio regionale: un apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, rivolto ai giovani tra i quindici e i venticinque anni, utilizzabile in tutti quei settori per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione o per il diploma professionale. La durata del contratto, in questo caso, è legata sia alla qualifica che al diploma da conseguire ma la componente formativa non può comunque superare il triennio o i quattro anni se il giovane deve acquisire un diploma professionale regionale; un apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per i giovani compresi tra i diciotto e i ventinove anni e per tutti i settori di attività pubblici e privati. In tal caso la durata del periodo formativo, concordata nella contrattazione collettiva nazionale, è definita sia in ragione dell'età che della qualifica da ottenere e per le imprese non artigiane non potrà superare i tre anni mentre per quelle artigiane il limite è fissato a cinque. La competenza regionale in materia è limitata alla definizione delle competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo di centoventi nel triennio; un apprendistato di alta formazione e ricerca per i giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, possibile in tutti i settori produttivi pubblici e privati. Quest'ultima tipologia è finalizzata al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari o di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca o la specializzazione tecnica superiore. Introdotta anche la possibilità dell'apprendistato per i praticanti degli studi professionali, previa disciplina dei singoli regolamenti dei vari ordini.(REGFLASH) US/12/04/16