Informazione e formazione dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008, artt. 36 e 37)

Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro dedica ai temi dell'Informazione e della Formazione una sezione con l'art. 36 e l'art. 37.
L'art. 37 in particolare è dedicato alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; tale aspetto, ed i connessi obblighi gravanti sul datore di lavoro, viene poi ripreso da numerose disposizioni contenute nei titoli speciali del Testo Unico, tra i quali è utile ricordare l'art. 2 comma 1 lettera aa) in cui viene definita la Formazione come "Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi".
La formazione è rivolta a tutti i lavoratori e ai loro rappresentanti per la sicurezza (RLS) e fa riferimento in particolare ai "rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda". (art. 37 comma 1 lett. b) .
Lo schema di riferimento in materia di formazione è ripreso dall'art. 22 del D.Lgs. 626/94 - con i criteri di "sufficienza" ed "adeguatezza" mantenuti quali obiettivi qualitativi necessari – ma vengono introdotte alcune importanti novità anche in campo quantitativo ed oggi la formazione deve avere contenuti minimi prestabiliti da un apposito accordo Stato/Regioni.
Da sottolineare, tra le novità di cui sopra, anche la formazione dei preposti (comma 7); questi ultimi, in quanto lavoratori, erano già destinatari di progetti formativi, ma oggi, nel quadro della particolare attenzione che il T.U. dedica a tale figura, si richiede non solo che il preposto venga formato, ma che debba trattarsi di una formazione specifica, sia nei contenuti sia nella finalizzazione, che tenga conto della posizione di garanzia che egli assume rispetto agli obblighi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Per la violazione dell'art. 37, commi 1, 7, 9 e 10 sono previste sanzioni per il Datore di Lavoro che vanno dall'ammenda da 1.220 a 5.000 euro fino all'arresto da due a quattro mesi.
Bibliografia: Nicola D'Angelo, Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro con Commento e Giurisprudenza, II Edizione aggiornata al decreto correttivo – Maggioli Editore