Il Medico Competente

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38* che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. (Art. 2. Comma 1 lett. h)

Attività

Valuta l'idoneità specifica del lavoratore alla mansione lavorativa attraverso l'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore in funzione del rischio che il lavoro comporta. La valutazione comprende accertamenti preventivi volti a valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica (art. 41 comma 2 lett. a), accertamenti effettuati prima di un cambio di mansione (art. 41 comma 2 lett. d) e accertamenti periodici (art. 41 comma 2 lett. b) che sono effettuati a intervalli di tempo al fine di formulare un giudizio relativo all'idoneità alla prosecuzione dell'attività lavorativa. La cadenza è di norma annuale, ma il medico competente può stabilire una periodicità diversa in funzione del rischio lavorativo (protocollo sanitario).
La visita medica può essere richiesta anche dal lavoratore (art. 41 comma 2 lett. c), "qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica".
Sono eseguite inoltre: la visita medica preventiva in fase preassuntiva (art. 41 comma 2 lett. e-bis) e la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (art. 41 comma 2 lett. e-ter). Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza (art. 41 comma 3 lett. b).
Sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2 esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
  • idoneità
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
  • inidoneità temporanea
  • inidoneità permanente (Art. 41 comma 6)
Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro (art. 41 comma 6bis).
Collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso (Art. 25 comma 1 lett. a).
Il Servizio Datore di Lavoro della Giunta Regionale ha nominato la Dott.ssa Manuela Santostefano come Medico Competente interno.
* Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.