Normativa negli anni

XIX secolo:  La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro appare già alla fine del 1800 anche se, pur parlando di prevenzione e di protezione da infortuni per gli operai, non prevedeva sanzioni e tantomeno controlli per la mancata osservanza delle disposizioni. Con la legge n° 80 del 1898 si rende obbligatoria, per i datori di lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
1942:  Un ruolo importante è assunto dall'art. 2087 del Codice Civile che impone all'imprenditore l'obbligo di salvaguardare la salute dei propri dipendenti adottando “nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. La violazione di tale norma prevede la re-sponsabilità civile del datore di lavoro.
1948:  La tutela della salute del lavoratore diventa un principio della Costituzione attraverso gli articoli 32, 35 e 41. Seguono quindi una serie di Decreti (vedi D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R. 164/56,…) sicuramente di rilievo, anche se danno scarso peso alla formazione, all'informazione e all'addestramento degli addetti.
1970:  Viene approvato Lo Statuto dei Lavoratori e l'art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica - recita: I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Anni '90:  L'applicazione del diritto comunitario dà un considerevole impulso alla produzione legislativa nazionale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e la normativa degli anni 90 recepisce direttive CEE, (vedi D.Lgs 277/91, D.Lgs 626/94, D.Lgs.494/96 ….) assegnando un ruolo rilevante e prioritario alla informazione, formazione e addestramento di tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione.
1994:  In particolare con il Decreto Legislativo del 19 Settembre (noto come "la 626"), si passa, da una normativa incentrata su un tipo di intervento sostanzialmente "riparatore " ad una focalizzata sulla prevenzione e sull'informazione. Con la “626” il nuovo modello di gestione della sicurezza si fonda sulla partecipazione dei lavoratori. Vengono introdotti tra l'altro aspetti quali: la formazione, l'informazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; norme per l'uso dei videoterminali, la protezione da agenti cancerogeni e da agenti biologici; l'aumento dei soggetti obbligati sia a tutelare la salute dei lavoratori e sia a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro (ad es.: datore di lavoro, dirigenti, preposti, costruttori, installatori, venditori, ecc …) ed, infine, l'individuazione di nuove figure, aventi compiti e ruoli specifici, che sono: il medico competente; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
1996:  L'art. 30 del D.Lgs. 242 chiarisce che nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro deve essere identificato nel “ dirigente al quale spettano i poteri di gestione” e ha stabilito che gli organi di direzione politica, o comunque di vertice delle P. A. devono provvedere alla individuazione del dirigente destinato ad assumere la qualifica di datore di lavoro tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici in cui si svolge l'attività.
2008 - 2009:  Il Decreto Legislativo numero 81 del 9 aprile 2008, modificato con il D.Lgs. 106 del 2009, ha introdotto il Testo unico della sicurezza sul lavoro che riunisce, modifica ed armonizza la precedente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare prevede:
  • la maggiore tutela per i lavoratori precari e i lavoratori stranieri;
  • l'obbligo del datore di lavoro di designare il responsabile del servizio di prevenzione e nominare il medico compe-tente;
  • l'allargamento della valutazione dei rischi a quelli legati allo stress da lavoro;
  • la maggiore formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, in particolare per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
  • la nullità dei contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino in modo chiaro i costi della sicurezza.
estratto dalla pubblicazione "Io informo, tu ti informi… noi insieme per la sicurezza" (area pubblicazioni)