Piani di emergenza ed evacuazione

Il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavori nei luoghi di lavoro individua anche "le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato" (art. 15, comma 1, lett. U).
Il Decreto continua stabilendo che il Datore di Lavoro e i Dirigenti devono "designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze" (art. 18, comma 1, lett. B).
Sulla base delle prescrizioni sopra citate e all'esito della valutazione del rischio di incendio, il Datore di Lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformitą ai criteri dell'allegato VIII del D.M. 10/03/98.
Il Piano di Emergenza č quindi uno strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere per una corretta gestione degli incidenti, siano essi incendi, infortuni, fughe di gas, fuoriuscite di sostanze pericolose o qualsiasi altro evento calamitoso che determina la necessitą di abbandone la struttura (es. terremoti, inondazioni, etc.), al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio.