Preposti

Il T.U. D.Lgs 81/2008, all'art, 2 comma 1 lett. e) definisce il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
"...In particolare, per quanto attiene alla figura del 'preposto', oltre che una definizione puntuale il T.U. individua meglio i relativi obblighi (artt. 19, 37, 56, 299) inserendo a tutti gli effetti nell'organizzazione della sicurezza negli ambienti di lavoro, prevedendo una formazione specifica prima non richiesta (art. 37 comma 7) e rafforzando l'apparato sanzionatorio.
Nella realtà pratica il preposto coincide normalmente con il capo squadra, capo reparto, ... ne consegue che tale qualifica spetta a chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, indipendentemente da un eventuale conferimento formalizzato per iscritto..." (Nicola D'Angelo "Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro 2010" - Maggioli Editore).
Alla luce, pertanto, della vigente normativa i preposti individuati presso l'intera Giunta Regionale d'Abruzzo coincidono con i Responsabili d'Ufficio individuati con atti amministrativi formali nonché con tutte le figure (preposti di fatto) che pur sprovviste di regolare investitura esercitano in concreto i poteri giuridici riferiti a tale figura (es.: figura con qualifica funzionale più elevata in uffici o sedi decentrati in cui non è presente fisicamente il Responsabile d'Ufficio).