Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

"Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro." (Art. 2. Comma 1 lett. i)
L'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che "in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”. Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia territoriale (RLST, art. 48 modificato da art. 29 D.Lgs 106/2009) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, art. 49).
A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D.Lgs 81/2008 prevede diverse modalità di nomina/elezione del RLS.
Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS viene eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali.
La norma fissa il numero minimo dei rappresentanti a seconda delle dimensioni aziendali (un RLS per aziende fino a 200 lavoratori, tre per le aziende da 201 a 1000 lavoratori, sei in tutte le altre aziende oltre i 1000 lavoratori.

Attività

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni (art.50 comma 1 lett. a);
  • promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori (art. 50 comma 1 lett. h);
  • è consultato in ordine alla realizzazione e verifica della preven-zione nell'Azienda o Unità Produttiva (Art. 50 comma 1 lett. b);
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi (art. 50 comma 1 lett. e);
  • è consultato in merito all'organizzazione della formazione (art. 50 comma 1 lett. d);
  • riceve una formazione adeguata conforme a quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 (art. 50 comma 1 lett. g);
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione (Art. 50 comma 1 lett. m).

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, individuati dalle RSU della Giunta Regionale d'Abruzzo

  • Sigismondi Alberto
  • Cantelmi Giuseppe