Sorveglianza sanitaria (D. Lgs. 81/2008 art. 41 e D. Lgs. 106/2009 art. 26)

Il Testo Unico della sicurezza nei luoghi lavoro (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81) disciplina la sorveglianza sanitaria con gli articoli 38, 39, 40, 41 e 42. Inoltre il Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n. 106, correttivo del T.U., ha provveduto ad apportare modifiche ed integrazioni in materia di sorveglianza sanitaria con gli articoli 24, 25, 26 e 27.
L'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. 106/2009 obbliga il Datore di lavoro e il Dirigente ad inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e a richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico.
Il protocollo adottato dalla Struttura Speciale di Supporto “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro” è quello indicato dall'art. 176 del D.Lgs 81/2008 che ribadisce tale obbligo con particolare riferimento ad occhi, vista ed apparato muscolo-scheletrico.
Le visite dei lavoratori vanno generalmente ripetute ogni cinque anni; per i lavoratori idonei con prescrizioni o limitazioni, così come per quelli che hanno compiuto cinquant'anni, vanno ripetute ogni due anni.
Contestualmente il lavoratore è obbligato a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal programma di sorveglianza sanitaria o comunque disposti dal Medico Competente così come indicato dall'art. 20, comma 2 lettera. i, del D.Lgs 81/2008.
A tal proposito la Corte di Cassazione - pen., sez. III, sent. n. 6828 del 29.05.1991 Ud. (dep. 20.06.1991) Rv. 187789 – ha espresso che il datore di lavoro è tenuto a far rispettare dai lavoratori esposti a fattore di rischio l'obbligo di sottoporsi ai prescritti controlli sanitari; qualora i lavoratori si rifiutino di sottoporsi a tali visite, il datore di lavoro deve provvedere ad indurli, ricorrendo, se necessario, ad adeguate sanzioni disciplinari.
Sono previste anche delle sanzioni pecuniarie che vanno da € 2.000 a € 4.000 (art. 55, comma 5 lettera e) del D.Lgs. 81/2008) per il Datore di Lavoro e da € 200 a € 600 (ex art. 59 del D.Lgs. 81/2008 e art. 36 del D.Lgs. 106/2009) per il lavoratore dipendente.
Bibliografia: Nicola D'Angelo, Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro con Commento e Giurisprudenza, II Edizione aggiornata al decreto correttivo – Maggioli Editore