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Conto energia termico per piccoli impianti e interventi di efficienza energetica

Sul Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013 è stato pubblicato il decreto interministeriale sul Conto energia termico che incentiva gli impianti termici e gli interventi di efficienza energetica di piccola dimensione, previsto dal Dlgs 28/2011. Il Decreto attuativo istituisce un sistema d'incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
La versione finale del "Decreto termiche"contiene modifiche rispetto alla bozza presentata dai Ministeri che lo scorso novembre era stata trasmessa alla Conferenza unificata per l'intesa, accogliendo le osservazioni regionali e inserendo anche qualche altra modifica al testo da parte ministeriale.
La normativa, che prende spunto dal Conto Energia, prevede 900 milioni di euro annui di cui 700 per i privati (persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito d'impresa o di reddito agrario) e 200 per la pubblica amministrazione a favore dei piccoli interventi di efficientamento energetico e produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Il Conto Termico si può dire che non è una detrazione fiscale ma un vero e proprio "assegno" che è erogato all'utente dal GSE e rappresenta un'alternativa non cumulabile alle attuali detrazioni del 50% e del 55%.
Per i privati l'incentivazione, che opera in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni, copre il 40% dell'investimento ed i tetti massimi sono variabili a seconda della tipologia di intervento e della potenza dell'impianto; ad esempio:
  • per un impianto solare termico da 4mq, con costo sostenuto 3.600 euro, l'incentivo sarà 1.360 euro in 2 anni;
  • per la stufa a pellet da 22kWt, con 4.000 euro d'investimento, ci saranno 1.392 euro di incentivo in 2 anni.
  • per un impianto con pompa di calore da 24 kWth, costo sostenuto di 6500 euro, incentivo spettante di 2.772 euro in 2 anni;
Il valore economico del contributo è calcolato in base ad una formula che tra i parametri include le zone climatiche e la potenza di apparecchi e caldaie suddivisa in classi omogenee. In base alla zona climatica e in particolare alla qualità del prodotto acquistato, grazie al coefficiente premiante (Ce) riferito alle emissioni di polveri, l'incentivo potrebbe addirittura coprire più del 40% del costo del prodotto.
Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche per l'accesso agli incentivi si potranno avvalere del finanziamento tramite terzi, del contratto di rendimento energetico o di un servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO. L'incentivo sarà dato solo agli interventi che non hanno altri incentivi statali e, in particolare, gli interventi d'incremento dell'efficienza energetica negli edifici soggetti a incentivazione sono:
  • isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato;
  • sostituzione di chiusure trasparenti e infissi che delimitano il volume climatizzato;
  • sostituzione d'impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a condensazione;
  • installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento non trasportabili per la protezione delle chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest.
Per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono previsti incentivi per azioni di:
  • sostituzione d'impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;
  • sostituzione d'impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;
  • installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, di superficie solare lorda inferiore a 1000 metri quadri;
  • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
L'accesso agli incentivi prevede una domanda al GSE, presentando la scheda, fornita dall' ENEA, che sarà presente sul sito GSE, firmata dal soggetto responsabile entro 60 giorni dalla fine dei lavori. Alla domanda dovranno essere allegate le schede tecniche delle apparecchiature installate, l'asseverazione di un tecnico abilitato, le fatture attestanti le spese sostenute e l'autocertificazione sul mancato cumulo dei bonus con altri incentivi statali.
Se gli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili prevedono una potenza termica nominale complessiva maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, accedono ai meccanismi di incentivazione dopo l'iscrizione in appositi registri informatici gestiti dal GSE.
Fino al 30 giugno il Conto Termico convivrà con la detrazione fiscale del 55%, che permette un risparmio più sostanzioso, anche se i tempi di recupero sono in 10 anni rispetto ai 2/5 del decreto.
Compito è dato all'AEEG (l'Autorità per l'energia elettrica e il gas) di predisporre, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta, una apposita tariffa speciale per l'energia elettrica asservita alle pompe di calore.

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