Sommario della pagina:
stampa questa paginastampa questa pagina
Personalizza lo stile

Azioni positive nelle Amministrazioni Pubbliche

L'art. 48 del decreto legislativo n.198 del 2006, prevede che amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, adottino piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
I piani hanno durata triennale.
Il finanziamento dei progetti è previsto nell'art. 44 del decreto legislativo 2006 n. 198, sulla base del programma obiettivo formulato entro il 31 maggio di ogni anno dal comitato nazionale di Parità e pari opportunità nel lavoro, istituto presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. I progetti potranno essere presentati dal 1 al 30 novembre di ogni anno.

Piani triennali per le Pubbliche Amministrazioni

Svolgere attività di promozione e sollecito anche attraverso la formazione culturale degli amministratori e dei dipendenti pubblici e messa a disposizione di strumenti metodologici è questa la finalità dei piani.
In caso di mancato adempimento, il suddetto Dlgs applica la sanzione prevista all'articolo 6 comma 6 del dlgs 165/01 in base al quale "le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette", divieto che cadrà nel momento della presentazione del piano.
Per la compilazione del piano triennale, l'amministrazione dovrà avvalersi, come da norma, del parere della Consigliera di Parità territorialmente competente e del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Si richiama l'attenzione delle amministrazioni pubbliche sull'importanza dell'adempimento per dare corretta attuazione all'obiettivo di assicurare condizioni di pari opportunità e non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 262 del 9 novembre u.s. è stata pubblicata la legge n.183 del 4 novembre 2010 entrata in vigore il 24 novembre recante "Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro".
Tra le disposizioni inserite nel provvedimento di particolare interesse per le politiche di genere è l'art. 21 che prevede la costituzione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge (e quindi dal 24 novembre 2010) di un "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità e mobbing costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
Tale organismo mantiene la composizione paritetica dei precedenti ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione.
Il Comitato ha compiti:
  • propositivi è, quindi, competente a proporre agli enti le misure antidiscriminatorie e di garanzia della parità considerate opportune;
  • consultivi le amministrazioni hanno l'0nere di consultare il comitato per verificare l’impatto che gli atti organizzativi e datoriali possono avere sulle pari opportunità;
  • di verifica ed opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere di parità.
Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia saranno disciplinate da linee guida contenute in una direttiva che dovrà essere emanata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e quello per le Pari Opportunità.