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Analisi dati e rapporto biennale

Potenziare il sistema di informazione secondo distinzioni di genere dei rapporti di lavoro e favorire il controllo ed il monitoraggio costante delle situazioni aziendali in funzione di sostegno alla elaborazione di azioni positive.
L'articolo 46 del decreto legislativo 2006 n. 198 modificato dal decreto legislativo 2010 n. 5 in attuazione della direttiva 2006/54/CE, prescrive che le aziende pubbliche e private che occupano oltre 100 dipendenti siano tenute a redigere periodicamente un rapporto biennale riguardante la situazione del personale maschile e femminile, lo stato di assunzione, formazione e promozione professionale, i livelli, i passaggi di categoria o qualifica e mobilità, l'intervento della CIG, i licenziamenti e i prepensionamenti, nonché la retribuzione corrisposta.
Va compilato secondo le modalità previste dal decreto del Ministero del Lavoro del 17 luglio 1996 e inviato, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera regionale di parità che elabora i relativi risultati trasmettendoli alla Consigliera nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Qualora, nei termini prescritti, le aziende non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione della Consigliera e/o delle rappresentanze sindacali, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicherà una sanzione amministrativa. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.