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Normativa - Presentazione

È il 1919 quando in Italia viene riconosciuta alle donne la capacità giuridica (legge 1176) che cancella l'autorizzazione maritale e consente loro di esercitare tutte le professioni e buona parte degli impieghi pubblici.
E se nello stesso anno viene sfiorata la conquista del suffragio universale femminile, bisognerà attendere il 31 gennaio del 1945 per vedere riconosciuto il diritto di voto alle donne (che arriverà su emanazione del consiglio dei ministri - decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 23).
Nel 1948, la neonata costituzione italiana, sancisce il principio di uguaglianza di genere: uomini e donne, in particolare nel mondo del lavoro, hanno diritto al medesimo trattamento. Riconoscendo la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini (articolo 3), la parità tra donne e uomini in ambito lavorativo (articoli 4 e 37), l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all'interno del matrimonio (articolo 29) e la parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (articolo 51), la costituzione pone punti di riferimento importanti per lo sviluppo della normativa futura.
L'8 marzo 2002, per garantire una maggior presenza delle donne nelle cariche pubbliche, viene modificato l'articolo 51 della costituzione. Viene così prevista l'adozione di appositi provvedimenti finalizzati all'attuazione delle pari opportunità fra uomini e donne nella rappresentanza. si riapre il dibattito sull'opportunità di inserire il meccanismo delle quote per la creazione delle liste elettorali.

Costituzione della Repubblica Italiana

  • Articolo 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese".
  • Articolo 29: "La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
  • Articolo 37: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione".
  • Articolo 51 (il secondo periodo è stato aggiunto con legge costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003): "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. a tale fine la repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".
  • Articolo 117 (testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001): "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive".