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Politiche di conciliazione vita e lavoro

Nell'ultimo decennio, il tema della conciliazione dei tempi ha assunto un ruolo centrale nelle politiche nazionali di pari opportunità. Le azioni intraprese nella direzione della conciliazione mirano a favorire l'equa distribuzione dei carichi di cura ed a conquistare nuovi modelli di organizzazione del lavoro che consentano alle donne di accedere e permanere nel mondo del lavoro.
In tema di conciliazione l'Italia vanta una delle legislazioni più avanzate in europa; non solo perchè coinvolge più istituti ma perchè si rivolge sia ad uomini che a donne.
Facciamo riferimento sopratutto alla legge n. 53 del 8 marzo 2000, ampliata dal decreto legislativo del 26 marzo 2001 n.151 - testo unico sulla maternità e paternità - e dal decreto legislativo n. 115 del 23 aprile 2003 che ha esteso il diritto al congedo parentale ed alla tutela previdenziale alle lavoratrici autonome.
La legge n. 53 del 2000 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e per il coordinamento dei tempi delle città, mira a promuovere un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione.
All'art.9, introduce misure a sostegno della flessibilità dell'orario lavorativo e, al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, prevede l'erogazione di contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali contenenti la previsione di azioni positive per la flessibilità d'orario.
L'art. 38 della legge 69/2009 ha modificato l'art. 9 della legge 53/2000, ampliando la tipologia dei soggetti interessati e dei progetti finanziabili. Potranno presentare le domande di finanziamento anche le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere. Le tipologie di intervento sono estese anche a progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.
Inoltre, l'art. 44 del Codice delle pari opportunità prevede il finanziamento di progetti di azioni positive aventi lo scopo di favorire mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi, presentati da datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale accreditati, dalle associazioni, dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali in base al programma-obiettivo formulato ogni anno dal Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.