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Aiuti di Stato

Gli aiuti di Stato a finalità regionale

Per Aiuto di Stato si intende ogni possibile beneficio (iniezioni di capitale, garanzie, prestiti, profitti degli investimenti ecc.) conferito con un atto pubblico, di qualunque forma, ad un'impresa operante sul mercato.
Gli aiuti di stato, salvo deroghe, sono vietati dall'art. 87, paragrafo 1 del Trattato, volto a tutelare il regime di concorrenza nei mercati dell'Unione Europea. Nel campo di applicazione di tale articolo non rientrano gli aiuti di esigua entità (cosiddetti "aiuti de minimis"), che non hanno alcun potenziale effetto sulla concorrenza e gli scambi fra Stati membri.
Gli Aiuti di Stato ammessi si dividono in Aiuti regionali, Aiuti orizzontali (Ricerca, Ambiente, Occupazione, Formazione Professionale) ed Aiuti settoriali (Pesca, industria carbonifera, produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato, Costruzione navale, Trasporti);
Gli aiuti di Stato a finalità regionale sono aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese o, in determinate particolari circostanze, di aiuti al funzionamento (cioè all'attività corrente) delle imprese. Essi sono destinati a regioni specifiche al fine di riequilibrare disparità regionali; sono considerati del pari aiuti a finalità regionale gli aiuti alle piccole e medie imprese situate nelle regioni svantaggiate superiori a quelli consentiti in altre zone.
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