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Aiuti di Stato - Riforma 2007-2013

La riforma degli aiuti di Stato a finalità regionale nel periodo 2007-2013

Con la comunicazione del 20 aprile 2004 "Una politica della concorrenza proattiva per un'Europa competitiva", la Commissione Europea ha avviato un processo di riforma degli aiuti di stato, con l'obiettivo di ridurre l'ammontare complessivo degli aiuti riorientandoli verso aree orizzontali .
Il nuovo "Regolamento sugli aiuti di Stato a finalità regionale" rivede rispetto al periodo di programmazione 2000-2006, la forma, l'intensità degli aiuti e le aree ammissibili. Gli aiuti a finalità regionale, tutti proposti in equivalente sovvenzione lordo, sono destinabili agli Investimenti delle imprese (investimenti iniziali, ma anche per ampliamenti, diversificazioni, cambi fondamentali dei processi di produzione).
E' previsto un nuovo strumento di aiuto al funzionamento, aggiuntivo all'aiuto all'investimento, per lo start up di nuove imprese di piccole dimensioni nelle regioni svantaggiate, con massimali di aiuto differenziati a seconda delle regioni interessate (nelle aree 87.3.c, il massimale è di un milione di euro).
Al di là di quest'ultimo, gli aiuti al funzionamento sono ammissibili in generale solo in aree 87.3.a. Per le aree 87.3.c, che interessano parte dell'Abruzzo, l'intensità degli aiuti è fissata nella Misura del 15% (10% per le regioni aggiuntive - ex 87.3.c fino al 2008); per le pmi i massimali di aiuto possono essere maggiorati del 20 (le piccole) e del 10 (le medie).
Per la definizione delle aree ammissibili la Commissione ha fissato il tetto massimo di popolazione per ogni Stato membro, e stabilito i criteri di selezione. Lo Stato membro sceglie le aree, attraverso la propria Carta degli aiuti.

I criteri di selezione delle aree ammissibili agli aiuti nel periodo 2007-2013

Ai sensi del nuovo Regolamento per gli aiuti di Stato sono aree ammissibili per il periodo di programmazione 2007-2013:
a) Regioni cosiddette a sviluppo economico;
b) Regioni a scarsa densità di popolazione ;
c) c) d) ed e)Regioni che costituiscono zone contigue con almeno 100.000 abitanti situate in regioni NUTS II o NUTS III /con una popolazione inferiore a 100.000 abitanti /isole o altre regioni caratterizzate da analogo isolamento con un PIL procapite inferiore alla media UE-25 o un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT).
f) Isole con una popolazione inferiore a 5000 abitanti e altre comunità con meno di 5000 abitanti caratterizzate da analogo isolamento;
g) Le regioni NUTS III o parti di esse limitrofe ad una regione che è ammissibile al sostegno ex art. 87.3.a/aventi o un confine territoriale o con le acque territoriali per meno di 30 km con un Paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo o dell'EFTA;
h) In casi debitamente giustificati ulteriori aree che costituiscano zone contigue con una popolazione contigua di almeno 50000/20000 abitanti, poiché sottoposte a rilevanti cambiamenti strutturali ovvero siano in grave declino rispetto ad altre regioni comparabili Sono invece ammissibili al sostegno transitorio (Phasing out) fino a gennaio 2009 solo le aree già 87.3.c) al 31.12.2006. L'intensità degli aiuti è del 10% ESL, con una maggiorazione per le piccole e medie imprese.

La Carta degli aiuti di Stato

La Carta proposta dallo Stato membro individua all'interno del proprio territorio, oltre ai massimali di aiuto, le aree ammesse a beneficiare delle deroghe all'art. 87, par. 1, del Trattato. La Carta è soggetta ad esame, previa notifica,da parte della Commissione e può essere soggetta a revisione intermedia nel 2010. La Carta degli aiuti regionali per il periodo di programmazione 2000-2006 giunge a scadenza il 31.12.2006. La nuova Carta è disciplinata (per la definizione delle aree e dell'intensità degli aiuti) dagli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n.C 54/13 del 4.3.2006. In base al punto 106 degli Orientamenti nessuna notifica di nuovi regimi di aiuto potrà essere valutata in assenza della nuova carta La Carta è unica per ogni Stato membro e comprende quindi sia le aree ammesse alla deroga 87.3a, sia quelle 87.3.c; Gli Orientamenti per il periodo di programmazione 2007-2013 modificano sostanzialmente i criteri rispetto al periodo 2000-2006, per vari aspetti, come da tabella seguente:
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