Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale

Ultimo aggiornamento: 24 Gennaio 2023

Nelle Regioni a statuto ordinario il consumo di gas naturale è assoggettato oltre che all'IVA, anche ad una accisa e ad un'addizionale regionale. Oggetto dell'imposizione tributaria è il "gas naturale", destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 398/1990, l. n. 158/90, d.lgs. n. 26/2007, d.lgs. n. 504/95 (T.U. Accise), L. R. n. 21/1993, la L. R. n. 6/2000 e L.R. n. 2/2009.

Tariffe in vigore

Il Tributo è calcolato sulla base dei consumi dell’anno precedente, utilizzando le aliquote determinate con legge regionale. Dal 1° gennaio 2008 nel territorio della Regione Abruzzo sono vigenti le aliquote per metro cubo di gas erogato di seguito riportate:

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GAS NATURALE E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL’ACCISA

Consumi per usi civili

Euro al metro cubo di gas naturale

Euro al metro cubo di gas naturale per i Comuni compresi nelle zone climatiche “E” ed “F”, individuate dal D.P.R. 26/08/1993, n. 412

Consumi fino a 120 metri cubi annui

€ 0,019000 € 0,01033

Consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui

€ 0,023241 € 0,01033

Consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui

€ 0,025823 € 0,01033
Consumi superiori a 1.560 metri cubi annui € 0,025823 € 0,01033

 

Consumi per usi industriali

Euro al metro cubo di gas naturale
Usi industriali fino a 1.200.000 mc/annui € 0,006249
Usi industriali superiori a 1.200.000 mc/annui (per riduzione fino al 31/12/2009 prorogata dall’art. 2, comma 11 della L. 22.12.2008, n.203) € 0,005160

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento dell'imposta e titolari di diritto di rivalsa sui consumatori finali:

  • i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali;
  • i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
  • i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;
  • i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.

Possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.

Gestione del tributo

Prestazione della cauzione

I soggetti obbligati al versamento dell'addizionale devono prestare una cauzione. Nel primo anno di attività, la cauzione sarà determinata in via presuntiva sulla base dei dati comunicati dal soggetto obbligato nella denuncia di inizio di attività (quantità stimata di gas naturale di cui si prevede la fatturazione ai consumatori finali ed il consumo per uso proprio). Per i periodi di imposta successivi, la cauzione deve essere prestata in misura pari ad un dodicesimo dell’addizionale dovuta nel periodo d’imposta precedente.

I soggetti esonerati dall’obbligo di prestazione della cauzione sono le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. Inoltre, gli Uffici territorialmente competenti hanno la facoltà di esonerare le ditte affidabili e di notoria solvibilità; l’esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne hanno consentito la concessione e, in tal caso, la cauzione va versata entro 15 giorni dalla notifica della revoca.

Dichiarazione annuale

L'accertamento dell'addizionale viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, che i soggetti passivi devono presentare all'Ufficio regionale competente entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui le dichiarazioni si riferiscono.

Queste ultime devono contenere tutti i dati necessari per la determinazione dell'addizionale dovuta.

Calcolo rate di acconto

L'addizionale va versata in rate di acconto mensili entro la fine di ogni mese, calcolate sulla base dei consumi nell'anno precedente.

Solo nel primo anno di attività gli acconti sono calcolati in via presuntiva, sulla base dei dati allegati alla denuncia di attività.

Qualora intervengano variazioni di aliquota, la rata di acconto viene adeguata autonomamente dall'operatore.

Il versamento a conguaglio va effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Le somme eventualmente versate in eccedenza all’imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto.

In caso di ritardato o omesso versamento del tributo si applica l'indennità di mora del 6% riducibile al 2% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali e la sanzione amministrativa pari al 30%.

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dalle leggi regionali, si rimanda alla normativa statale in materia.

Per l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale si applica la sanzione amministrativa da 258 a 1.549 €. In caso di ravvedimento si applica quanto previsto in materia di accisa (D.Lgs. n. 472/97).

Modalità di versamento

Il versamento dell’addizionale regionale sul gas naturale e della relativa cauzione può essere effettuato con la modalità di pagamento PagoPA.

Rimborso

Nel caso in cui nella dichiarazione annuale risulti un credito d’imposta, esso può essere scomputato a partire dalla prima rata di acconto utile, ovvero ne può essere richiesto il rimborso.
In entrambi i casi il diritto deve essere esercitato a pena di decadenza, entro il termine di due anni, decorrente dalla data di presentazione nella dichiarazione annuale.

Se il diritto al rimborso sorge specificatamente in ordine ad una determinata rata di acconto (ad esempio: duplicazione del pagamento), il predetto termine di decadenza decorre, invece, dalla data di effettuazione di pagamento non dovuto. L’istanza va presentata direttamente alla Regione Abruzzo.

Riferimenti normativi: art. 26 del d.lgs. n. 504/95.

Per informazioni

Servizio Entrate - Ufficio Federalismo Fiscale - Via L. Da Vinci, 6 - 67100 L’Aquila

Maria Pia Perilli