Aggiornamento professionale tecnici competenti in acustica (TCA)

Ultimo aggiornamento: 31 Ottobre 2023

Si avvisano i Tecnici Competenti in Acustica (TCA) che, a seguito del riconoscimento della qualifica di TCA e della pubblicazione nell’elenco ENTECA, decorrono gli obblighi di aggiornamento continuo previsti per i tecnici iscritti.

Il D. Lgs. 42/2017 (allegato 1) disciplina quanto segue:

  • Punto 2: “Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”
  • Punto 4: “In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.”

Si chiarifica inoltre che, in base all'Allegato 1 punto 4 del D.Lgs. 42/2017:

"In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco."

Pertanto, non sarà possibile svolgere le ore di aggiornamento mancanti nel periodo di sospensione, durante il quale si potrà solo inviare prova di aver già ottemperato in precedenza agli obblighi.

In fine, a scanso di equivoci, si ricorda che sulla base delle Linee Guida del Tavolo Tecnico Ministeriale, solamente il 50% delle ore previste, ossia 15 ore complessive, può essere svolto in forma di docenza.