Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gestione rifiuti

Ultimo aggiornamento: 14 Dicembre 2023
Servizio erogato

L’Ufficio Pianificazione Programmi del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche si occupa del rilascio delle AIA per gli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4.a) come già in attribuzione ed in itinere, 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (Parte Seconda, Titolo III-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) è un provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che l'impianto deve rispettare ai fini della riduzione dell'inquinamento uniformarsi ai principi di integrated pollution prevention and control (IPPC) dettati dall'UE.

Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore. L'Autorizzazione deve essere richiesta, ai fini dello svolgimento delle attività industriali, delle installazioni e impianti elencati nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha durata pari a:

  • 16 anni se l’installazione è registrata ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2008 – EMAS;
  • 12 anni se l’installazione è dotata di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001;
  • 10 anni in assenza delle condizioni sopra elencate.

 

Il servizio è rivolto a: 
Imprese
Soggetti sia in possesso dei requisiti di cui alla DGR n. 1227 del 27/11/2007 “Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”
Informazioni utili
Modalità di richiesta del servizio: 
PEC (si riceve il documento/informazione tramite posta elettronica certificata)
Tempo di attesa medio di risposta alla richiesta di informazione (in giorni lavorativi): 
1 settimana
Tempo massimo di erogazione del servizio (in giorni lavorativi): 
180 giorni
Informazioni e approfondimenti: 

Con DGR 469/2015, la Regione Abruzzo ha individuato l’ex Dipartimento Opere Pubbliche - Governo del Territorio - Politiche Ambientali, ora DPC – Dipartimento Territorio-Ambiente, quale Autorità Competente al rilascio dell'AIA ai sensi della Parte II del D. Lgs 152/2006.

Modulistica (https://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-aia-tariffe-istruttoria)

Allegati alla DGR 4 del 12.01.16. Modulistica utilizzabile per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III bis del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii. elencati all'allegato VIII degli allegati alla parte seconda del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

 

29-nonies. D.lgs. 152/2006 Modifica degli impianti o variazione del gestore

1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.

Il quadro normativo sopra descritto è stato integrato dalla Regione Abruzzo con DGR n. 118 del 7/02/2019 con cui si è provveduto, in ambito regionale, all’approvazione delle linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. 1), art. 29-nonies). Tale delibera definisce i criteri  introduce, inoltre, la suddivisione delle modifiche non sostanziali in:

  1. modifiche che comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione;
  2. modifiche che non comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione.

Avviso: In ogni caso, indipendentemente dalla sostanzialità o meno della modifica ai fini AIA, il Gestore è comunque tenuto a verificare presso il competente Servizio Valutazioni Ambientali - DPC002 - la necessità di esperire le procedure ambientali (VIA – VA- VP) prima di procedere alla comunicazione di variante al Servizio gestione Rifiuti e Bonifiche. Relativamente agli interventi di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. l’istanza dovrà essere presentata alla  Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS) del Ministero della Transizione Ecologica.

Rinnovo dell’autorizzazione

Il gestore è comunque tenuto a presentare domanda di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale entro i termini indicati nell’autorizzazione vigente. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato l’autorizzazione si intende decaduta.

Fino alla pronuncia dell’A.C. in merito all’istanza di rinnovo il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso previa estensione della validità delle garanzie finanziarie previste.

La domanda di riesame dell’AIA deve essere inoltrata utilizzando la modulistica di cui alla DGR 4/2016, sopra disponibile per il download.

Riesame con valenza di rinnovo

L’autorizzazione deve essere sottoposta a riesame con valenza di rinnovo (art.29-octies comma 2 lett.b del D.lgs. n. 152/2006 modificato dal D.lgs. n. 46/2014) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle BAT riferite alle attività principale di un’installazione.

L’autorizzazione è sottoposta a riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, se si verificano le seguenti condizioni:

a) l’inquinamento provocato dall’installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite in particolare quando si è accertato che le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e di programmazione di settore;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziale, che consentano una notevole riduzione delle emissioni;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."

Voltura

Ai sensi dell’art. 29 nonies comma 4 del D.lgs. 152/2006 :

“Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale”

Tariffe per l'istruttoria

Le tariffe per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui al Titolo III-bis Parte II del D.Lgs. 152/2006, sono quelle previste dal Decreto Interministeriale 24/04/2008 così come recepite dalla DGR 308/2009.

Causale Versamento:  Inserire la dicitura “DPC025” per gli impianti di cui alle categorie 1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.b), 6.4.c) come già in attribuzione ed in itinere, 6.6, 6.7 e 6.8 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, ovvero “DPC026” per gli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4.a) come già in attribuzione ed in itinere, 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006; seguita dalla seguente dicitura "Diritti di istruttoria D.Lgs.152/2006 Parte II Titolo III-bis - Autorizzazione Integrata Ambientale", specificando ulteriormente l'articolo ed il comma del D.Lgs. 152/2006 relativo all'attività istruttoria richiesta.

Contatti della struttura che fornisce informazioni ed eroga il servizio
Dipartimento/Servizio: 
DPC - Dipartimento Territorio - Ambiente - Sede L'Aquila
Ufficio: 
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo
2
Pescara
E-mail: 
dpc026@regione.abruzzo.it
PEC: 
dpc026@pec.regione.abruzzo.it
Giorni e orari di apertura: 

Eventuali incontri possono essere concordati su appuntamento.

Possibilità di collegamento via web previa richiesta.

Telefono: 

085.9181169

085.9181176 nei giorni:

martedì 10:00-12:00

mercoledì 10:00-12:00

Gestione reclami
Per inoltrare un reclamo relativo a questo servizio puoi scrivere a:
Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
E-mail: 
dpc026@regione.abruzzo.it
PEC: 
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

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