Autorizzazione Sismica

Ultimo aggiornamento: 06 Aprile 2023
Servizio erogato

Il Genio Civile di Chieti è competente per il territorio della Provincia di Chieti al rilascio dell’autorizzazione sismica, nelle zone sismiche definite dagli atti di cui all'art. 83 del D.P.R. 380/2001, per gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'elenco dell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), del medesimo D.P.R. 380/2001.

Per la definizione delle “nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)” di cui all’art. 94-bis, comma1, lettera a), numero 2) si rimanda alle Linee guida approvate con D.M. 30 aprile 2020.

Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica:

a) gli interventi edilizi sugli abitati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 380/2001 e quelli ricadenti nelle "zone di attenzione per instabilità di versante attiva" (ex zone suscettibili di instabilità di versante attiva), individuate nelle carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS);

b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c) gli interventi, ad eccezione degli interventi locali, relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali di cui all'allegato 1 alla Deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2008, n. 1009, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del D.P.R. 380/2001.

L’inizio dei lavori avviene entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo e comunque successivamente al rilascio dell’autorizzazione sismica.

Il servizio è rivolto a: 
Privati cittadini
Imprese
In caso di lavori a committenza privata è legittimato a presentare l'istanza di autorizzazione sismica: a) il titolare del PDC; b) il richiedente il titolo abilitativo; c) il proprietario dell'immobile; d) i soggetti altrimenti aventi titolo (vedi approf)
Informazioni utili
Modalità di richiesta del servizio: 
Piattaforma web (il servizio è gestito da una piattaforma informatizzata)
Come accedere alla piattaforma web: 
Tempo di attesa medio di risposta alla richiesta di informazione (in giorni lavorativi): 
10 giorni lavorativi
Tempo massimo di erogazione del servizio (in giorni lavorativi): 
30 giorni
Informazioni e approfondimenti: 

In caso di lavori a committenza privata è legittimato a presentare l'istanza di autorizzazione sismica:

a) il titolare del permesso di costruire;

b) il richiedente il titolo abilitativo;

c) il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori;

d) i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R.380/2001.

In caso di lavori a committenza pubblica è legittimato a presentare l'istanza di autorizzazione sismica il Responsabile Unico del Procedimento.

Per l’elenco degli interventi esclusi dall’ambito di applicazione del titolo III (Procedimenti relativi ad interventi in zone sismiche) della L.R. 28/11 si rimanda all’art. 6 della medesima legge.

Le procedure connesse all’autorizzazione sismica si esplicano in modalità dematerializzata, a mezzo della piattaforma telematica regionale per la trasmissione delle pratiche sismiche MUDE-RA.

Indirizzo della pagina web: http://suap.egov.regione.abruzzo.it/home-mude/

Modalità di accesso: SPID

Recapiti assistenza tecnica: dpe014@regione.abruzzo.it mettendo in conoscenza dpe017@regione.abruzzo.it  oppure, in alternativa: dep014@pec.regione.abruzzo.it mettendo in conoscenza dep017@pec.regione.abruzzo.it

Nella segnalazione descrivere chiaramente la problematica riscontrata, eventualmente allegando delle schermate dell’eventuale messaggio di errore restituito dalla piattaforma MUDE-RA, fornendo altresì un recapito telefonico per essere ricontattati.

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (rif.to art. 2 c. 7 della L. 241/90). I termini riprendono a decorrere dalla data di presentazione della documentazione o delle integrazioni o delle valutazioni tecniche richieste.

Qualora si riscontri la non completezza della documentazione, entro dieci giorni dall'avvio del procedimento, l’Ufficio può far richiesta di integrazione documentale, direttamente agli interessati, dichiarando contestualmente il differimento dell'avvio del procedimento (articolo 8, comma 5, l.r. 28/2011). Il termine dei trenta giorni, riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti e' fissato in trenta giorni, decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione è negata ed è comunicata contestualmente al richiedente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore e agli Uffici comunali. (rif.to art. 7, c. 10 Reg. 3/2016)

Il termine dei trenta giorni, può' essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; il periodo dei trenta giorni riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta o persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, sarà comunicato il preavviso di diniego dell'autorizzazione per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi, ai sensi dell'articolo 10-bis dalla legge 241/1990. (rif.to art. 7, c.12 Reg. 3/2016).

Per la richiesta dell'autorizzazione è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria, vigilanza e controllo, conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2 della L.R. 28/2011, i cui importi sono riportati in apposito tariffario regionale approvato con D.G.R. n. 727 del 09/09/2015 (Pubblicata sul BURA n. 46 del 09/12/2015).

Contestualmente all’istanza, corredata di tutta la documentazione tecnica, bisogna inviare l'attestazione di pagamento ed il "Prospetto per il calcolo dei diritti di istruttoria e spese di conservazione e consultazione dei progetti" (Modello A), con il quale si individua l’importo da corrispondere secondo quanto previsto dal tariffario.

Il contributo dovuto deve essere versato (con la causale "Contributi sismica AQ" per la sede di L'Aquila, "Contributi sismica AZ" per la sede di Avezzano, "Contributi sismica SU" per la sede di Sulmona, "Contributi sismica PE” per la sede di Pescara, "Contributi sismica CH" per la sede di Chieti, "Contributi sismica TE" per la sede di Teramo) sul CC Bancario 40300 – Tesoreria Regionale – Codice IBAN: IT 85 O 053 870 36010 000 000 40300 oppure sul CC Postale 208678 – Entrate Regionali Servizio Tesoreria Codice IBAN: IT61 R076 0103 6000 0000 0208 678 tramite bonifico bancario/postale.

Al fine di favorire la ripresa delle attività sociali ed economiche nei comuni abruzzesi colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la realizzazione delle opere e degli interventi relativi all'attività di ricostruzione il pagamento degli oneri è ridotto del 60%. Il contributo è corrisposto dalla ditta costruttrice (rif.to art. 6 della L.R. 1/2012). Nella causale andrà aggiunta la dicitura "ricostruzione" (es. "Contributi sismica AQ – Ricostruzione”).

Il contributo per il rinnovo dell'autorizzazione decaduta per decorrenza dei termini di cui all'articolo 7 comma 6 della L.R. 28/2011 e per il rinnovo dell'istanza conseguente ad un diniego determinato da anomalie formali, ammonta al 30 per cento del contributo di cui all'articolo 15 della L.R. 28/2011.

Per gli interventi di ricostruzione post sisma 2009 e 2016 il rinnovo dell'istanza conseguente al diniego per anomalie formali o per decorrenza dei termini per la presentazione della documentazione integrativa e il rinnovo dell'istanza per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 7, comma 6, e all’articolo 9, comma 4, della L.R. 28/2011, sono esclusi dalla corresponsione degli oneri.

E’ inoltre dovuta l’imposta di bollo, da corrispondere tramite il modello F24, da compilare secondo le indicazioni riportate sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/compilaf24_erario.php?CT=2501.

Sono esclusi dalla corresponsione del contributo e dell’imposta di bollo gli interventi effettuati a qualsiasi titolo da:

− Pubblica Amministrazione e dagli Enti di cui all’art. 16 dell’Allegato B al DPR n. 642/1972;

− Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, CONI) di cui all’art. 27–bis dell’Allegato B al DPR n. 642/1972.

Modulistica

  • Modulistica L.R. 11 del 03/06/2020 - Aggiornamento del 27/07/2020 (inserire solo gli allegati da 1 a 15 relativi all’autorizzazione sismica)
  • Linee guida per la relazione sintetica
  • Scheda Sintetica - Sezione 1: Dati Generali – Sezione 1 – NTC 2018  
  • Schede Specifiche - Sezione 2

NI-MUR - Nuovi edifici in muratura NTC 2018  

NI.CA - Nuovi edifici in cemento armato NTC 2018  

NI.LEGNO - Nuovi edifici in legno

ES.MUR - Interventi su edifici esistenti in muratura NTC 2018   

ES.C.A. - Interventi su edifici esistenti in cemento armato NTC 2018  

(Qualora la tipologia costruttiva non rientrasse negli interventi sopra riportati (es. costruzioni in acciaio), in attesa dell'approvazione di un'apposita check list, è consigliato comunque specificare in modo più esteso le modalità costruttive nella relazione sintetica discorsiva).

  • Modello A

 

 

Contatti della struttura che fornisce informazioni ed eroga il servizio
Dipartimento/Servizio: 
DPE017 - Servizio Genio Civile Chieti
Ufficio: 
Ufficio Sismica Chieti
Asinio Herio
75
Chieti
E-mail: 
dpe017@regione.abruzzo.it
PEC: 
dpe017@pec.regione.abruzzo.it
Giorni e orari di apertura: 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:00, preferibilmente previo appuntamento telefonico

Responsabile dell’Ufficio: lunedì, martedì e giovedì dalle 9:30 alle 12:00, previo appuntamento telefonico., mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:00, preferibilmente previo appuntamento telefonico

 

Telefono: 

Ufficio Sismica Chieti: 0871 075559

Gestione reclami
Per inoltrare un reclamo relativo a questo servizio puoi scrivere a:
Ing. Vittorio Di Biase/ Ing. Giovanni Mascetta
E-mail: 
dpe017@regione.abruzzo.it
PEC: 
dpe017@pec.regione.abruzzo.it

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