Silvio Paolucci

Cannabis: la replica di Paolucci ad Acerbo

(REGFLASH) Pescara, 24 mag. L'assessore alla Sanità, Silvio Paolucci, in replica alle dichiarazioni del segretario nazionale del PRC-SE, Maurizio Acerbo, sulla vicenda Cannabis, scrive quanto segue. "È molto grave quanto affermato da Acerbo. La Regione Abruzzo non nega cure a base di cannabis terapeutica ma, così come si procede usualmente per ogni farmaco di alta complessità terapeutica, ne ha disciplinato l'uso stabilendo le regole che disciplinano la prescrivibilità e la rimborsabilità a carico del SSR. Non appare superfluo rammentare che la LR 4/2014, della quale si invoca l'innovatività,  prevedeva espressamente (art. 2, comma 2) che i medicinali cannabinoidi possono essere prescritti, con oneri a carico del SSR, da medici specialisti del SSR e da medici di medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista. La  L.R. n. 4/2014 prevedeva, inoltre, all'art. 7 che venissero emanati dalla Giunta Regionale provvedimenti finalizzati a garantire omogeneità di comportamenti su tutto il territorio. Il Decreto Ministeriale del 9 novembre 2015, inoltre,  prevede espressamente tra i compiti delle Regioni la definizione delle indicazioni aI fine della rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario  Regionale  (SSR). Il Decreto del Commissario ad acta n. 109/2016 di cui si chiede la revoca - peraltro validato dal tavolo di monitoraggio ministeriale - è perfettamente legittimo nonchè opportuno in quanto non fa altro che fornire regole per il medico prescrittore sulla base di evidenze scientifiche, così come usualmente si fa in caso di farmaci sottoposti a prescrizione limitativa, di alto impegno terapeutico o la cui efficacia non è ancora validata o ancora di particolare impegno economico per il SSR. Prevederne l'ambito di prescrizione e gli ambiti ed i criteri di rimborsabilità e quindi di gratuità ovvero a carico del sistema sanitario regionale, è un modus operandi che riguarda ogni percorso terapeutico. Obiettivo del DCA n. 109/2016  è definire le attività connesse alla prescrizione e alla fornitura dei medicinali a base di cannabis sul territorio regionale in attuazione della Legge regionale 4/2014 e del Decreto del Ministero della Salute 9 novembre 2015. Non si capisce come si faccia scientificamente a sostenere che l'eleggibilità e la rimborsabilità debbano esserci per i malati di epatite C (vedi le limitazioni prescrittive poste dall'Agenzia Italiana del Farmaco nelle Determinazioni di Autorizzazione all'Immissione in Commercio dei farmaci ed i criteri posti per l'eleggibilità dei pazienti)  e non esserci per chi vuole qualsiasi altro trattamento farmaceutico. Rammento in proposito che l'allegato tecnico al Decreto Ministeriale contiene al punto 3 le disposizioni relative all’appropriatezza prescrittiva e al punto 4 sull’uso medico della cannabis. L'allegato tecnico al Decreto Ministeriale recita testualmente che "Gli impieghi di cannabis ad uso medico  sono  presenti  in  studi clinici   controllati,   studi   osservazionali,   nelle    revisioni sistematiche e  nelle  metanalisi  della  letteratura  internazionale indicizzata.  I risultati  di  questi  studi  non  sono  conclusivi sull'efficacia dell'uso medico della cannabis nelle  patologie  sotto indicate, le  evidenze  scientifiche  sono  di  qualità  moderata  o scarsa, con  risultati  contraddittori  e  non  conclusivi,  mancano, inoltre, dati a supporto di un favorevole rapporto  rischio/beneficio per la cannabis, tuttavia vi  è  l'indicazione  a  proseguire  nelle ricerche per ottenere evidenze definitive. In  considerazione  delle  evidenze  scientifiche  fino  ad   ora prodotte, che dovranno essere  aggiornate  ogni  due  anni,  si  può affermare che l'uso medico della cannabis non può essere considerato una terapia propriamente detta, bensì un trattamento sintomatico  di supporto ai trattamenti standard,  quando  questi  ultimi  non  hanno prodotto gli effetti desiderati, o hanno provocato effetti  secondari non  tollerabili,  o  necessitano  di   incrementi   posologici   che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali".

Preciso che il DCA n. 109/2016 non è stato redatto da "burocrati" o "politici arroganti e superficiali" ma è stato elaborato con il supporto dei massimi esperti regionali nell’HTA e nel campo delle cure palliative e della terapia  del dolore, avvalendosi della letteratura scientifica disponibile e pubblicata su fonti autorevoli. La posizione che esprime Acerbo è priva di un qualificato riconoscimento scientifico; se l'intento è quello di liberalizzare le droghe leggere, su questo punto deve intervenire un norma nazionale che non ha nulla a che vedere con una norma di tutela del diritto alla salute.  

Evidenzio comunque la massima disponibilità al dialogo basandosi su elementi scientificamente oggettivi e a modificare o integrare le disposizioni rese, qualora evidenze scientifiche - e non strumentalizzazioni demagogiche - supportino le modifiche stesse". (REGFLASH) US/17/05/24