Chiarimenti circa gli spostamenti per l'esercizio della pesca sportiva e la vigilanza

Ultimo aggiornamento: 06 Marzo 2021

Con riferimento all’attuale situazione epidemiologica e alle conseguenti misure restrittive adottate in merito agli spostamenti sul territorio della regione Abruzzo, fermo restando comunque il rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio come previste dalle vigenti norme nazionali e regionali, vista l’imminente apertura della stagione ittica, con la presente si chiarisce che l’attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata:

  • nelle aree sottoposte alle misure restrittive della c.d. “area arancione”:   esclusivamente nella provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l’abitazione abituale”, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 108 del 12 dicembre 2020; non è in ogni caso consentito l’ingresso da aree “arancioni”  in aree “rosse”, anche se appartenenti alla medesima provincia;
  • nelle aree sottoposte alle misure restrittive della c.d. “area rossa” o “zona rossa e i comuni previsti nell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.13 del  5/03/2021  :  esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l’abitazione abituale (cfr. faq n. 32 del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/ ).

Per tutti gli spostamenti anzidetti, quando necessario, occorre far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.

Non sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.

Si ricorda che l’attività sportiva di pesca individuale può essere svolta dalle 5:00 alle 22:00 con divieto di assembramento e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Infine, si chiarisce che la vigilanza ittica e venatoria volontaria è consentita sia in “zona  rossa” sia in “zona arancione” in quanto attività di pubblico interesse e può essere esercitata dagli agenti di polizia giudiziaria nominati dalle Province anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione ma comunque nell’ambito del territorio provinciale di propria pertinenza.