Contributi per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017

Ultimo aggiornamento: 19 Giugno 2017

Ai sensi del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, in L. 7 aprile 2017, n. 45 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” (art. 15, comma 4 e seguenti) e del Decreto Ministeriale del MIPAAF n. 15578 del 07/06/2017 è previsto un contributo per la riduzione degli interessi maturati nell’anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate di credito agrario di cui all’art. 7 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s. m. ed i., a favore delle imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese, danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017 e che abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile. 

La proroga è concessa per una sola volta, per non  più di 24 mesi, e riguarda le rate in scadenza a partire dalla data del suddetto decreto ministeriale fino a fine 2017, o scadute e non pagate nel 2017, relative a operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario concesse prima dell’entrata in vigore della L. n. 45/2017, ossia prima del 11/04/2017. A fronte del costo degli interessi per le rate prorogate viene concesso un contributo fino al 65% e nel limite delle disponibilità di bilancio.

Il contributo viene calcolato sul tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio superiore a 18 mesi in vigore al momento dell’entrata in vigore della Legge n, 45/2017, cioè al 11/04/2017.

L’entità del contributo sulle rate prorogate verrà determinata dalla Regione sulla base delle risorse assegnate dal MIPAAF, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale, e degli importi degli interessi desumibili dalle richieste ammissibili ad intervento. Gli aiuti saranno erogati ai beneficiari entro un anno dalla data di concessione della proroga da parte dell’Istituto di credito. Nel caso di mancato riconoscimento dell’agevolazione entro i termini prescritti si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.

Le imprese agricole e cooperative interessate sono invitate a presentare, entro il 30/06/2017, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, utilizzando lo schema allegato al decreto ministeriale e scaricabile dal link di seguito riportato, che rappresenta manifestazione di interesse alla presentazione della domanda di aiuto che andrà presentata entro i 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di declaratoria, indirizzata, oltre all’Istituto di credito, anche alla Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Politiche per l’Inclusione, lo Sviluppo e l’Attrattività delle Aree Rurali - Ufficio Politiche del credito, della diffusione della banda larga e dei servizi locali di base nelle zone rurali, Via Catullo, 17 - 65127  Pescara, PEC: dpd020@pec.regione.abruzzo.it.

Detta manifestazione di interesse è indispensabile anche ai fini della previsione della spesa da inserire nella delibera di proposta declaratoria, come prescritto dall’art. 2, comma 1 del richiamato Decreto Ministeriale del MIPAAF n. 15578 del 07/06/2017.

A richiesta degli interessati gli Istituti di credito possono concedere la proroga delle rate in scadenza nel 2017 anche in assenza di preventivo nulla-osta.