Direttiva Nitrati

Ultimo aggiornamento: 14 Novembre 2023

Programma di azione per le zone "Vulnerabili da nitrati di origine agricola"

La tutela dell'ambiente, degli ecosistemi acquatici e della salute umana è divenuta prioritaria per la salvaguardia dall'inquinamento. Pertanto, nelle zone di cui è stata accertata la vulnerabilità del sistema acquatico da nitrati di origine agricola, risulta indispensabile prevedere misure specifiche finalizzate a correggere tale tendenza, attuando restrizioni che limitino, nella pratica agricola, l'uso dei fertilizzanti ed ammendanti contenenti azoto.

Nel 1991 la C.E. con la Direttiva 676 "Direttiva Nitrati" ha dato indicazione agli stati membri di intraprendere le azioni necessarie per individuare le zone a rilevante concentrazione di nitrati nel terreno di origine agricola e le modalità per porvi rimedio.

Con DGR n. 332 del 21.03.2005 la Regione Abruzzo ha provveduto a una prima individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) secondo i criteri dettati dall'Allegato 7/A-I al D.Lgs. 152/99, oggi sostituito dall'Allegato 7/A alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

Inoltre, la Regione si è dotata già da tempo di un Programma di azione per le ZVN nel quale sono riportati i criteri per la gestione degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e del digestato in tali zone, fornendo indicazioni per la presentazione delle comunicazioni di utilizzazione agronomica e per la redazione e la presentazione dei piani di utilizzazione agronomica (PUA).

Nel tempo, il Programma di azione ha subito modifiche e aggiornamenti per adeguarlo all’evoluzione delle norme comunitarie e nazionali e, in special modo, al DM 25 febbraio 2016, con cui è stata aggiornata e riorganizzata la materia riguardante l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 152/2006 e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 112, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006.

Recentemente, con DGR 795 dl 16.12.2019, la Regione Abruzzo ha ampliato le proprie ZVN, aggiornando la perimetrazione delle due già esistenti ed aggiungendone altre sei, cosicché oggi in Abruzzo vi sono otto ZVN (Piana del Vibrata; Piana del Vomano; Piana del Tordino; Piana del Saline; Piana del Foro; Piana del Sangro; Piana del Sinello; Piana del Trigno).

Successivamente, con DGR n. 242 del 03.05.2021, e in collaborazione con la Regione Molise, la ZVN Piana del Trigno è stata riperimetrata per individuare le zone sensibili ai nitrati sulla riva molisana del fiume, utilizzando un metodo basato sulla realizzazione di mappe di isoconcentrazione del nitrato.

Revisione del programma di azione per le ZVN

In seguito alla revisione delle ZVN, è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. dell’aggiornamento del Programma di Azione, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, che si è concluso con il parere di non assoggettabilità a VAS.

Il procedimento di revisione del Programma di azione per le ZVN si è concluso con l’adozione della DGR 314 del 31.05.2021 (successivamente modificata con DGR 294 del 10.06.2022), che ha compreso anche la riorganizzazione e l’aggiornamento di tutte le norme tecniche e le discipline finora emanate in materia, revocando le precedenti DGR n. 500 del 09.10.2009, n. 383 del 10.05.2010 e n. 738 del 15.11.2016 e realizzando il primo testo unico regionale per l’attuazione della Direttiva Nitrati, denominato “Disciplina regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, con Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”.

Territorio interessato dalle ZVN

Linee guida operative

Adempimenti amministrativi per l’utilizzazione agronomica effluenti zootecnici e di altri materiali assimilabili

La comunicazione di utilizzazione agronomica

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari (aziende lattiero-caserarie, vitivinicole e ortofrutticole che producono non più di 4000 m3 di acque reflue all'anno, con un contenuto di azoto non superiore ai 1000 kg/anno), è soggetta a comunicazione all'autorità competente.

La cosiddetta comunicazione nitrati è disciplinata dagli art. 5, 6 e 7 della Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, approvata con DGR 314/2021, nonché dalla Direttiva tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, approvata con DGR 559/2009.

Essa può essere resa in forma completa o semplificata e deve essere presentata al SUAP del Comune di riferimento, che provvederà ad inoltrarla ai Comuni interessati e alla Regione Abruzzo. Essa deve redatta su apposita modulistica approvata dalla Regione Abruzzo, scaricabile da questa pagina.

Le aziende che intendono avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) devono seguire la procedura descritta nella pagina web dedicata.

All'interno del portale AbruzzoFarmer è disponibile una specifica funzionalità per la compilazione della comunicazione in forma digitale, utilizzando i dati ufficiali importati dal fascicolo aziendale SIAN.

Chi deve presentare la comunicazione in forma semplificata

  • Le aziende che che ricadono anche parzialmente in ZVN e producono, stoccano e/o utilizzano tra i 1.000 ed i 3.000 kg/anno di azoto derivante da effluenti di allevamento o da altri materiali ad essi assimilati
  • Le aziende che  non ricadono in ZVN e  producono, stoccano e/o utilizzano tra i 3.000 ed i 6.000 kg/anno di azoto derivante da effluenti di allevamento o da altri materiali ad essi assimilati
  • Le aziende che  producono e/o utilizzano agronomicamente le acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agro-alimentari (lattiero-casearie, vitivinicole e/o ortofrutticole) che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 mc/anno con un contenuto di azoto non superiore ai 1.000 kg/anno (NB L’esonero dalla comunicazione concesso alle aziende che in ZVN producono meno di 1.000 Kg/anno di azoto non si applica alle aziende che producono/utilizzano esclusivamente acque reflue).

Chi deve presentare la comunicazione in forma completa

  • Le aziende che ricadono anche parzialmente in ZVN e producono, stoccano e/o utilizzano più di 3.000 kg/anno di azoto derivante da effluenti di allevamento o da altri materiali ad essi assimilati 
  • Le aziende che  non ricadono in ZVN e  producono, stoccano e/o utilizzano più di 6.000 kg/anno di azoto derivante da effluenti di allevamento o da altri materiali ad essi assimilati
  • Le aziende che detengono allevamenti bovini con più di 500 Unità di Bestiame Adulto (UBA)
  • Le aziende che sono soggette ad AIA ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006, vale a dire le aziende che detengono allevamenti intensivi:
    • con più di 40.000 posti pollame;
    • con più di 2.000 posti suini da produzione (oltre 30 kg);
    • con più di 350 posti scrofe

Come si presenta la comunicazione

La comunicazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività di spandimento o dell’eventuale cessione a terzi, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di riferimento, che provvederà ad inoltrarla agli altri Comuni eventualmente interessati, oltre che ai competenti uffici regionali.

Se le fasi di produzione, stoccaggio e utilizzazione sono suddivise fra più soggetti, la trasmissione della comunicazione compete ai diversi soggetti, ciascuno in funzione delle specifiche attività.

Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

Il Piano di utilizzazione agronomica è uno strumento che raccoglie le informazioni utili alla gestione della fertilizzazione con particolare riguardo all'azoto e si basa sul bilancio degli elementi nutritivi. Esso è finalizzato a dimostrare l'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle stesse ed è volto a definire e giustificare le pratiche di fertilizzazione adottate, rispettando i limiti di apporto degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti organici.

Chi deve presentare il PUA

  • Le aziende che conducono a qualsiasi titolo terreni che ricadono anche parzialmente in ZVN e, all’interno della ZVN, utilizzano in un anno più di 3.000 kg di azoto organico proveniente da effluenti di allevamento o da digestato. Per tale fattispecie, il PUA dovrà essere compilato soltanto per gli appezzamenti presenti nella ZVN, a prescindere dal fatto che siano concimati o meno. In quest’ultimo caso, è necessario inserire nel PUA l’appezzamento non concimato senza associarvi alcuna operazione di fertilizzazione.
  • Le aziende che conducono terreni con superfici destinate alla coltivazione di colture orticole e/o frutticole superiori ad 1 ettaro (1 ha) di superficie agricola utilizzabile (SAU) ricadenti in ZVN. Fanno eccezione i terreni che ricadono nelle ZVN denominate “Piana del Foro” e “Piana del Trigno”, per le quali questo limite si abbassa a 0,5 ha, in considerazione del loro peculiare ordinamento colturale.
    Per tale fattispecie, il PUA dovrà essere compilato soltanto per gli appezzamenti presenti nella ZVN, a prescindere dal fatto che siano concimati o meno. In quest’ultimo caso, è necessario inserire nel PUA l’appezzamento non concimato senza associarvi alcuna operazione di fertilizzazione.
    Il PUA deve essere compilato riportandovi tutti gli appezzamenti ricadenti in ZVN e non solo con quelli coltivati con colture orticole o frutticole.

  • Le aziende che detengono allevamenti bovini con più di 500 UBA determinati conformemente alla tabella 4 del sub-allegato 3, a prescindere dalla zona in cui ricadono i terreni concimati.
    In questo caso, all’interno del PUA devono essere dichiarati tutti gli appezzamenti aziendali, sia quelli concimati, sia quelli non concimati.
    Se gli animali vengono tenuti al pascolo, anche solo per una parte dell’anno, la quantità di azoto contenuta nelle deiezioni depositate durante il pascolo va compresa nel calcolo del carico di azoto globale.

  • Le aziende che sono soggette ad AIA ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006 vale a dire le aziende che detengono allevamenti intensivi:

    • con più di 40.000 posti pollame;
    • con più di 2.000 posti suini da produzione (oltre 30 kg);
    • con più di 350 posti scrofe.

    Queste aziende devono presentare il PUA a prescindere dalla zona in cui ricadono i terreni concimati e, al suo interno, vi devono dichiarare tutti gli appezzamenti aziendali, sia quelli concimati, sia quelli non concimati.

Il PUA ha durata massima di 5 anni e deve essere ripresentato se le informazioni che contiene subiscono variazioni sostanziali (Attenzione: sono considerate tali anche le variazioni dovute alle normali rotazioni colturali).

Come si presenta il PUA

Con la nuova Disciplina regionale nitrati il termine ultimo per la presentazione dei PUA è stato spostato al 31 luglio di ogni anno.
La presentazione dei PUA avviene on line, utilizzando l'applicativo informatico regionale AbruzzoFarmer.

Registro delle utilizzazioni

Il registro delle utilizzazioni deve essere tenuto dalle aziende che presentano la comunicazione e/o il PUA e serve per dimostrare la corretta modalità di esecuzione delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti, al fine di accertare l’utilizzazione dei terreni dichiarati nella comunicazione o nel PUA (sia in conduzione, sia messi a disposizione da terzi) e il rispetto dei volumi e dei periodi di spandimento previsti.

Si raccomanda l’utilizzo dei registri informatizzati messi a disposizione all’interno del portale regionale AbruzzoFarmer.

Trasporto degli effluenti

Il trasporto degli effluenti deve essere effettuato con mezzi idonei ad evitare fuoriuscite di materiale e inconvenienti igienico-sanitari e deve essere corredato da un documento di accompagnamento (inserire link al documento “Trasporto effluenti-digestato documento di accompagnamento” pubblicato nella sezione “Modulistica”), sottoscritto dal legale rappresentante dell’azienda da cui si origina il materiale trasportato (o da un suo delegato) e dal trasportatore, se diverso dal produttore.

Il documento di accompagnamento deve essere tenuto anche dalle aziende che non presentano comunicazione di utilizzazione agronomica.

Quando il materiale viene trasportato all’interno dei terreni condotti dalla stessa azienda che li ha prodotti, il documento di accompagnamento è necessario soltanto nel caso in cui venga utilizzata la viabilità pubblica, con facoltà di sostituirlo con una copia della comunicazione, dalla quale si evincano le superfici interessate dall’utilizzazione agronomica.

Normativa

Europea

Nazionale

Regionale

Modulistica

La vidimazione dei registri avviene digitalmente attraverso la nostra procedura di protocollo informatico. Per chiedere la vidimazione, inviare all’indirizzo dpd023@regione.abruzzo.it una copia del registro completo di tutti i dati dell’azienda e del numero esatto di pagine di cui si desidera comporlo, indicando l’indirizzo PEC al quale restituirlo. Il documento da vidimare deve essere in formato PDF.

Reportistica

Controlli e disciplina sanzionatoria

Webinar

Contatti

Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo

Responsabile ufficio - Angelo Mazzocchetti - E-mail angelo.mazzocchetti@regione.abruzzo.it - Telefono 085 9773 545

Nadia Di Bucchianico - E-mail nadia.dibucchianico@regione.abruzzo.it - Telefono 085 9773592