Estrazioni liquide e gassose

Ultimo aggiornamento: 10 Agosto 2022

Il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio ha le seguenti competenze in materia estrazioni liquide e gassose:

  • Permessi di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi - Espressione dell’intesa ai sensi dell’accordo, approvato dalla conferenza Stato - Regioni il 24/04/01, pubblicato sulla G.U. del 17/05/01, che disciplina le modalità procedimentali in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle in materia di polizia mineraria per il perfezionamento dell’intesa ex art. 29, comma 2, lett. B) del D. L.vo 112/98, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L.vo 443/99;
  • Attribuzioni di funzioni e compiti in materia di oli minerali - Rilascio di autorizzazioni per l’installazione di impianti di deposito e di lavorazione di oli minerali ai sensi della Legge 23 agosto 2004 n. 239;
  • Disciplina relativa all’installazione e all’esercizio di impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL - D. Lgs. 22 febbraio 2006 n. 128 - Rilascio delle autorizzazioni alla distribuzione e vendita di GPL in recipienti a norma dell’art. 1, comma 52 della Legge 23 agosto 2004 n. 239;
  • Autorizzazione unica per il rilascio dell’autorizzazione alle opere di realizzazione di metanodotti e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione all’esercizio degli stessi impianti a termini dell’art. 52 quater del D.P.R. 327/2001, trasferita per competenza alla Regione con la  L.R. 20 ottobre 2015, n. 32:Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014;
  • Rilascio del Consenso preliminare (art. 4 L.R. 20/09/1988 n. 83, integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23/12/1999) per la costruzione di linee elettriche in cavo aereo e interrato, e relative opere accessorie.

Istanze depositi carburanti

Autorizzazione necessaria per operare la distribuzione e la vendita di GPL in serbatoi e bombole nella Regione Abruzzo

L’istanza per l’autorizzazione nella Regione Abruzzo alla distribuzione e vendita di GPL in recipienti va inoltrata al competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio . Tale attività è disciplinata dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, entrato in vigore il 30 marzo 2006.

La nuova disciplina, ispirata a principi di semplificazione amministrativa e di garanzia di sicurezza nell'esercizio dell'attività, ha notevolmente semplificato le procedure di autorizzazione, ampiamente liberalizzando il settore e prevedendo per l'esercizio dell'attività di distribuzione di g.p.l. una serie di requisiti soggettivi e oggettivi in capo agli operatori (artt. 8 - 9 e 13-14 del d.lgs. n. 128/06).

In particolare, i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono costituiti, alternativamente:

  • dalla titolarità della autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l.;
  • dalla disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l.;

mentre i requisiti oggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono:

  • la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 10% della capacità di tutte le bombole di proprietà (ovvero al 3% della capacità di tutti i serbatoi);
  • l'avere stipulato un'assicurazione, con massimale non inferiore ai 5 milioni di euro, per la responsabilità civile per danni conseguenti all'uso dei recipienti e annessi.

Istanze distributori carburanti

Apertura di un nuovo impianto di distribuzione carburanti

Per aprire un nuovo impianto di distribuzione carburanti ci si deve rivolgere al Comune nel quale si intende realizzare il nuovo impianto. Infatti con la L.R. 16 ottobre 2009 n. 20 che riguarda le modifiche alla L.R. 16 febbraio 2005 n. 10 "Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti", l’Abruzzo ha adeguato la propria normativa carburanti alla legge n. 133/2008 che ha imposto la programmazione regionale dei limiti di distanza tra gli esercizi di distribuzione di carburanti.

Tipologie nuovi impianti

I nuovi impianti devono essere dotati di almeno 3 dei seguenti prodotti: benzine, gasolio, metano GPL, idrogeno o relative miscele e tutti i nuovi carburanti per autotrazione, eco-compatibili, in commercio, colonnina per alimentazione veicoli elettrici nonché di:

  • pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
  • servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
  • almeno un posto auto per i disabili;
  • locale di ricovero per il gestore fino ad un massimo di 30 mq;
  • impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) di potenza minima 8 kw;
  • presenza di aree di sosta per autoveicoli.

Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori della sede stradale.

I nuovi impianti eroganti benzine e gasolio devono essere dotati del servizio selfservice pre pagamento e, per gli stessi prodotti, possono essere dotati di apparecchiature post pagamento.

Per il funzionamento degli impianti dotati di apparecchiature self-service pre pagamento, funzionanti senza la presenza del gestore, deve essere comunque garantita adeguata sorveglianza da parte del titolare dell'autorizzazione.

Contatti

Giuseppe Ciuca