FAQ su procedimenti AIA

Ultimo aggiornamento: 16 Agosto 2022

All’istanza A.I.A. deve essere allegato l’originale della quietanza dell’avvenuto pagamento dell’importo tariffario dovuto, pena l’irricevibilità della stessa.

La DGR 308/2009 stabilisce che per le modifiche non sostanziali vige l’Allegato I al DM 24/04/2008. Per le modifiche non sostanziali la stessa deliberazione di Giunta stabilisce una tariffa di 100 € per quelle che non comportano l’aggiornamento del provvedimento AIA e 2000 € per quelle che comportano l’aggiornamento dell’atto di autorizzazione.

Si segnala la pubblicazione in GU del DM Ambiente 58/2017, nuovo regolamento di disciplina delle tariffe per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in vigore a partire dal 26 maggio 2017. Tuttavia, come previsto dall'art. 10, c. 3 delle norme transitorie del decreto, sino alla emanazione del provvedimento regionale di adeguamento delle tariffe, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti definite dal precedente decreto interministeriale 24/04/2008 e dalla D.G.R. n. 308/2008.

Le modifiche introdotte con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 circa la definizione di “installazione” indicata come: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.

Il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha reso in proposito chiarimenti interpretativi con Circolare 22295 del 27/10/2014 circa la definizione del concetto di attività connessa, per la quale si intende un’attività:

  • Svolta nello stesso sito dell’attività IPPC o, in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell’attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche e funzionali alla conduzione della attività IPPC;
  • Le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell’attività IPPC (in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all’esercizio dell’attività IPPC).

Ai fini della lettera a) non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di distribuzione o di collettamento (quali reti elettriche, reti idriche, metanodotti, etc…) a meno che non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione limitata al sito. Ai fini della lettera b), nel caso in cui sono le modalità di svolgimento dell’attività IPPC, ad avere implicazioni tecniche con un’altra attività, per cui in tal caso non si tratterebbe di attività connessa a tutti gli effetti, ma essa potrebbe “comunque” essere sottoposta al regime dell’AIA su espressa richiesta del gestore.

Come indicato con circolare ministeriale del 13 luglio 2004 e più recentemente concordato in sede di coordinamento ex art. 29-quinquies, del D.Lgs. 152/06 al punto 6, della circolare emanata in materia in ambito ministeriale il 17 giugno 2015 (prot. 12422), è chiarito che “gli elenchi di classi di prodotti chimici riportati ai punti 4.1 e 4.2 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 devono considerarsi esaustivi”.