La personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni

Ultimo aggiornamento: 27 Luglio 2023

La Regione, nell'ambito delle funzioni ad essa delegate dall'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977, attribuisce, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, il riconoscimento di personalità giuridica alle Fondazioni, Associazioni ed alle altre istituzioni di diritto privato aventi sede legale nel territorio regionale che operano esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell'ambito del territorio regionale.

La Regione inoltre provvede alla tenuta del Registro Regionale delle persone giuridiche di cui all'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000, istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 409 del 23/5/2001.

Le funzioni amministrative sono esercitate dalla Giunta regionale per il tramite del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” della Direzione Generale e concernono:

  • il riconoscimento della personalità giuridica;
  • l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
  • la dichiarazione di estinzione;
  • la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione ai sensi degli articoli 31 e 32 del c.c.;
  • la devoluzione dei beni residui dei comitati ai sensi dell'art. 42 del c.c.;
  • la tenuta del registro regionale;
  • il rilascio dei certificati di iscrizione;
  • il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni ai sensi dell'art. 25 del c.c..

Il riconoscimento della personalità giuridica

Effetti giuridici

Con il riconoscimento della personalità giuridica l'Ente diviene un organismo fornito di capacità giuridica propria distinto dalle persone fisiche che concorrono a formarlo cui consegue l'effetto giuridico della limitazione della responsabilità al patrimonio sociale dell'Associazione o della Fondazione con l'esclusione di una personale responsabilità dei soci o degli amministratori.

Inoltre leggi speciali o di settore possono subordinare l'accesso a finanziamenti all'ottenimento della personalità giuridica.

Procedimento

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale a conclusione favorevole del procedimento disciplinato dall'art. 4 della L.R. n. 13/2005.

Il procedimento inizia a seguito della presentazione di apposita istanza redatta in carta da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione ed indirizzata al Presidente della Giunta regionale con allegati i documenti richiesti dall'art. 3 della L.R. 13/2005.

Il riconoscimento è disposto previa valutazione dello scopo, dell'idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento delle finalità statutarie.

Allo scopo di garantire i terzi nei loro rapporti con la persona giuridica si richiede che la stessa disponga di un ammontare minimo di mezzi finanziari.

In particolare:

  • per le Associazioni è richiesto un patrimonio netto, risultante dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 13/2005 di ammontare non inferiore a Euro 10.000,00;
  • per le Fondazioni è richiesto un patrimonio netto, risultante dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 13/2005 di ammontare non inferiore a Euro 50.000,00.

A tal fine è necessario esibire una relazione sulla consistenza del patrimonio iniziale dell'ente tramite:

  • copia della dichiarazione bancaria che ne attesti l'esistenza in capo all'Associazione o Fondazione per patrimonio in denaro e/o titoli;
  • copia della relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 13/2005.

Modulistica

Informativa ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

Comunicazioni relative ai procedimenti di cui alla LR 3.03.2005, n.13

L’indirizzo di Posta Certificata del Servizio è da utilizzarsi anche per tutte le comunicazioni relative ai procedimenti di cui alla LR 3.03.2005, n.13 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n.616. Abrogazione della LR 6/1991".

DRG009 - Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

PEC del Dipartimento: drg@pec.regione.abruzzo.it

Registro regionale delle Persone Giuridiche

Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, istituito ai sensi del DPR 361/2000 - aggiornato al 27.07.2023.