Misure di contrasto all'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Disposizioni per i cacciatori

Ultimo aggiornamento: 28 Dicembre 2021

Per il contrasto dell’influenza aviaria (H5N1) ad alta patogenicità, si invitano tutti  i cacciatori ad adottare le precauzioni previste dall’articolo 9 del Dispositivo DGSAF n°29811 del 18/12/2021 del Ministero della Salute che si riportano di seguito:

                                                                              "Articolo 9

(Misure di biosicurezza per l’attività venatoria e per le attività connesse con la conservazione delle specie selvatiche)

1.Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall’ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori che effettuano attività venatoria in tutto il territorio nazionale di :

a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie) nell’area di caccia; la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l’utilizzo di dpi possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;

b) riservare all’esclusivo utilizzo venatorio sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per la caccia;

c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc. ecc. una volta terminata l’attività di caccia giornaliera (candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);

d) smaltire correttamente le parti di selvaggina non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;

e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell’infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE prot. n. 56437 de l’8/12/2021.

f) in considerazione dell’elevata circolazione virale nell’ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.”