riconoscimento/aggiornamento/revoca stabilimenti che utilizzano sottoprodotti di origine animale

Ultimo aggiornamento: 23 Giugno 2022
Servizio erogato

Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 e il Regolamento (CE) 142/2011 stabiliscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (SOA). Gli articoli 8-9-10 del Regolamento (CE) 1069/2009 dettagliano e suddividono i SOA in tre categorie 1, 2, e 3 secondo il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali.
Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti e gli impianti che svolgono le attività di cui all’art. 24 del Regolamento (CE) 1069/2009.
Procedure per il riconoscimento/aggiornamento
L’istanza di riconoscimento, da presentare tramite apposito modello e corredata della documentazione prevista, va inoltrata telematicamente al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo per il tramite del SUAP territorialmente competente.
Sempre tramite SUAP vanno inoltrate al competente Servizio regionale le istanze di aggiornamento del riconoscimento (corredate dell’ apposita documentazione) per cambio della ragione sociale, per volturazione, per modifiche strutturali e/o impiantistiche o per aggiunta/modifica di attività/prodotti.
Una volta ricevuta l’istanza di riconoscimento/aggiornamento e dopo aver acquisito il parere favorevole della ASL territorialmente competente e aver accertato la congruità e regolarità dell’istanza, della documentazione allegata e delle attestazioni di pagamento delle tariffe previste, il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo rilascia il provvedimento di riconoscimento/aggiornamento, provvedendo alla sua trasmissione al SUAP, allo stabilimento e alla ASL competente.
Revoca del riconoscimento
La revoca del riconoscimento viene disposta dal Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo o nel caso vengano evidenziati a carico dello stabilimento problemi tali da non consentire la prosecuzione dell’attività o a seguito di comunicazione della cessata attività da parte del responsabile della struttura. Il provvedimento di revoca sarà inviato al SUAP del Comune dove lo stabilimento ha sede e ne sarà data comunicazione al Ministero della Salute per la cancellazione dello stabilimento dalla lista di quelli riconosciuti.

Il servizio è rivolto a: 
Imprese
Informazioni utili
Modalità di richiesta del servizio: 
E-mail (si riceve il documento/informazione tramite posta elettronica)
PEC (si riceve il documento/informazione tramite posta elettronica certificata)
Tempo di attesa medio di risposta alla richiesta di informazione (in giorni lavorativi): 
15 giorni
Tempo massimo di erogazione del servizio (in giorni lavorativi): 
30 giorni
Informazioni e approfondimenti: 

Per l’erogazione del servizio sono previsti pagamenti a carico dei richiedenti

Contatti della struttura che fornisce informazioni ed eroga il servizio
Dipartimento/Servizio: 
DPF011 - Servizio sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti
Ufficio: 
Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Via Conte di Ruvo
74
Pescara
E-mail: 
dpf011@regione.abruzzo.it
PEC: 
dpf011@pec.regione.abruzzo.it
Giorni e orari di apertura: 

lunedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
martedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Telefono: 

Il recapito telefonico da contattare è: 085/7672698 – Responsabile dell’Ufficio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Gestione reclami
Per inoltrare un reclamo relativo a questo servizio puoi scrivere a:
Giuseppe Bucciarelli
E-mail: 
dpf011@regione.abruzzo.it
PEC: 
dpf011@pec.regione.abruzzo.it

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