Strutture ricettive e locazioni turistiche

Ultimo aggiornamento: 08 Gennaio 2024

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INDICE DELLA PAGINA

Il Codice Identificativo di Riferimento (CIR)

La Regione Abruzzo, con la legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 “Disciplina del Sistema Turistico regionale”, art. 69, ha confermato l’attribuzione del Codice identificativo di riferimento (CIR) a tutte le strutture ricettive turistiche, alberghiere ed extralberghiere ed alle locazioni turistiche.

Il CIR è rilasciato al momento dell'inserimento della anagrafica della struttura ricettiva sul Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA).

Nelle attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle strutture ricettive è indicato il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) sia su sopporto cartaceo che digitale.

I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività sono tenuti a pubblicare il CIR sugli strumenti utilizzati.

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Il Codice identificativo nazionale (CIN)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 293 del 16 dicembre 2023 il testo del decreto-legge 18 ottobre 2023, 145, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, 191, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", che all'articolo 13 ter riporta la disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale.

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Le locazioni turistiche

Le locazioni turistiche disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

La locazione turistica è resa in unità abitative private, appartamenti e ville autonome, fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, nonché delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la fornitura di biancheria e dei servizi di pulizia dei locali, nel rispetto dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

Le locazioni turistiche sono inserite nel Sistema informativo turistico della Regione Abruzzo (SITRA), mediante attribuzione del CIR e, ai sensi della legge regionale, non sono soggette a SCIA.

Le locazioni turistiche possono essere gestite:

  1. in forma diretta non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa;
  2. in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ai quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.

Ai fini di rilevanza statistica, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti di cui al comma 4, lettera b), ottemperano, in regime amministrativo semplificato, ai seguenti adempimenti:

  1. comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell' articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del decreto del Ministro dell'Interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);
  2. trasmissione dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dalla presente legge e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' articolo 24 della legge 23 agosto1988, n. 400);
  3. riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal Comune territorialmente competente.

Scarica il “Modulo per la registrazione delle locazioni turistiche”.

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Comunicazioni varie strutture ricettive

I titolari/gestori delle strutture ricettive, utilizzando il modulo “Comunicazioni varie strutture ricettive”, sono tenuti a comunicare al SUAP del Comune territorialmente competente le variazioni che non comportano modifiche alla struttura (Periodo Apertura, Natura Giuridica, Ragione Sociale, Denominazione della Struttura Ricettiva, Legale Rappresentante, Gestione, Mutamento Titolo di Godimento, Attrezzature e Servizi). 

Il SUAP del Comune territorialmente competente inoltra le comunicazioni ricevute al Dipartimento regionale Turismo per l’aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA).

Con legge regionale 11.12.2020, n. 38, art. 8, è stata  abrogata la comunicazione annuale dei prezzi da parte dei titolari/gestori delle strutture ricettive turistiche e degli stabilimenti balneari e  la conseguente validazione degli stessi da parte del Dipartimento Turismo.

I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, degli stabilimenti balneari, comunicano i prezzi dei servizi solo all’inizio di una nuova attività.

È obbligo dei titolari e/o gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, degli stabilimenti balneari, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 11/93, come modificata dalla L.R. n. 38/2020, esporre nella zona di ricevimento degli ospiti, in modo perfettamente visibile al cliente e secondo il modello approvato dal competente Dipartimento Turismo, una tabella riepilogativa dei prezzi dei servizi praticati

I prezzi esposti sono considerati come prezzi massimi applicabili e  sono comprensivi del costo dell’alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione della eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte.

Possono essere liberamente concordati prezzi inferiori. Ove venga applicato un prezzo superiore o un supplemento non incluso nella presente tabella, il cliente potrà far valere il prezzo esposto.

La tabella non ha una validità minima o massima e può essere sostituita liberamente dal gestore ogni volta che intenda modificare i prezzi massimi, coerentemente con i cartellini prezzi esposti nelle camere.

La data di decorso della validità è quella di compilazione ed esposizione della tabella.

La tabella deve essere compilata nei campi relativi ai servizi e caratteristiche effettivamente forniti, firmata dal titolare o gestore della struttura.

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Contatti

Regione Abruzzo

DPH Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo - DPH002 Servizio Politiche Turistiche e Sportive

Ufficio Strutture Ricettive e Professioni Turistiche – Via Passolanciano 75  - 65122 Pescara

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