Tassa automobilistica

Ultimo aggiornamento: 01 Marzo 2024

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Chi paga

A decorrere dal 1 gennaio 1999, in applicazione dell'art. 17 , comma 10 , della legge n. 449/1997, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso relativo alle tasse automobilistiche sono demandate alle regioni a statuto ordinario.

La tassa automobilistica è dovuta dai proprietari dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico e da chi circola con ciclomotori o veicoli storici e deve essere versata alla Regione di residenza dell'intestatario del veicolo.

L'obbligo di pagare la tassa nasce con l'iscrizione del veicolo nei Pubblici Registri Automobilistici (L. 53 del 28.02.83). Il soggetto obbligato è colui che è proprietario del veicolo l'ultimo giorno utile per il pagamento (L. 39 del 05.02.53 - L. 53 del 28.02.83). Il soggetto che immette nella pubblica strada il veicolo non iscritto al PRA (es. quadriciciclo leggero, ciclomotore..ecc.) è tenuto al pagamento della tassa automobilistica di circolazione.

I proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina - elettrica inclusiva di alimentazione termica, o benzina- idrogeno immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le due annualità successive (Legge Regionale 29 gennaio 2019, n. 1).

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Quando si paga

Per i veicoli nuovi: entro il mese di immatricolazione oppure entro il mese successivo se il veicolo è immatricolato gli ultimi dieci giorni del mese (vige la stessa regola anche per i rientri da esenzione e per i veicoli provenienti dall’estero se immatricolati in Italia).

Per i veicoli in circolazione: Entro il mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente.

Per i rientri in possesso: Entro il mese di annotazione al PRA del rientro.

Servizio di Notifica Scadenza Tassa Automobilistica Regionale

Non ricordi la scadenza del bollo auto? Non sai esattamente quale importo devi versare? Iscriviti al servizio di promemoria gratuito e automatico dell'Ufficio Tributi della Regione Abruzzo predisposto in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia! Qualche giorno prima della scadenza riceverai una email e, se fornisci il numero del tuo telefono cellulare, anche un messaggio SMS che ti informeranno sulla data entro la quale dovrà essere effettuato il pagamento e l'importo da versare.

Per iscriverti al servizio è facilissimo! Inserisci alcune informazioni relative alla tua persona e al tuo veicolo nella pagina raggiungibile dal pulsante blu in basso, clicca successivamente sul link contenuto nella email che riceverai dopo aver inviato i tuoi dati e conferma definitivamente la tua iscrizione.

Attenzione! Il servizio è attivo solo per i residenti nella Regione Abruzzo e non può essere utilizzato per i veicoli con possibilità di pagamento quadrimestrale della tassa auto (es. autocarri, trattori stradali, veicoli adibiti a noleggio senza conducente).

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Dove si paga

Il bollo può essere pagato presso:

  • gli uffici provinciali A.C.I. e le delegazioni A.C.I.;
  • gli uffici postali (con modalità telematica ovvero comunicando all’operatore di sportello i dati relativi al pagamento, come regione di residenza, targa del veicolo e scadenza del periodo tributario);
  • i tabaccai autorizzati;
  • le Agenzie pratiche auto autorizzate;
  • on line tramite l’apposito servizio A.C.I.;
  • home banking (se presente tra i servizi offerti dalla propria banca).

Il costo dell'esazione può variare a seconda dell'operatore scelto.

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Come si calcola l'importo dovuto

La somma da versare è calcolata in base alle caratteristiche fiscali del veicolo possedute il primo giorno utile per pagare ossia il primo giorno del periodo di imposta. (L. 39 del 05.02.53 - L. 53 del 28.02.83).

Per informazioni sull'importo relativo alla tassa automobilistica regionale consultare il tariffario regionale.

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Modulistica varia

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Informativa sulla Privacy per la Tassa automobilistica

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Come fare per

 

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Ricorso/reclamo/mediazione  

Responsabile dell'istruttoria dei reclami e delle proposte di mediazione di cui all'art. 17 bis del D. Lgs 31.12.1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art 30 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413 - relativi alle controversie su atti impositivi o di riscossione della Tassa Automobilistica è la dott.ssa Lorena D'Ercoli.

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Contatti

La gestione della tassa automobilistica è affidata agli uffici del Servizio Entrate che ha sede in via Leonardo Da Vinci, 6, L'Aquila.

L’assistenza ai contribuenti in materia di tassa automobilistica regionale sarà resa con le modalità di seguito indicate:

  1. Telefonicamente 0862 363765 - 0862 363766      
  • martedì dalle h. 15:00 alle h. 17:00
  • mercoledì dalle h. 11:00 alle ore h. 13:00
  • giovedì dalle h. 15:00 alle h. 17:00
  1. Tramite e-mail ai seguenti indirizzi:
  1. Tramite accesso allo sportello front-office presente a L’Aquila, Via Leonardo da Vinci n. 6 (Palazzo Silone) aperto al pubblico nei giorni:
  • martedì dalle h. 15:00 alle h. 17:00
  • mercoledì dalle h. 11:00 alle h. 13:00
  • giovedì dalle h. 15:00 alle h. 17:00

Per la migliore erogazione del servizio in front-office, si consiglia di fissare un appuntamento telefonando o scrivendo ai recapiti sopra riportati.

Scarica i contatti

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FAQ - Risposte a domande frequenti.

Esenzioni veicoli ibridi

No, l’esenzione è prevista solo per i veicoli ibridi benzina-elettrico o benzina-idrogeno (L.R. 29 gennaio 2019 n. 1).

Si. L’articolo 31, comma 1 della L.R. 23/2023 ha, infatti, disposto, con interpretazione autentica dell’art. 19, comma 35 della L.R. 1/2021, che l’espressione “immatricolati per la prima volta nel 2020 o 2021” vada interpretata nel senso che “l’immatricolazione ed acquisto dei veicoli può avvenire anche fuori regione, purché all’interno del territorio nazionale”.

Sì, la L.R. 1/2021 art. 19 comma 35 prevede l’esenzione di 3 anni per tali veicoli, se immatricolati nel biennio 2020-21. L’esenzione di 36 mesi decorre dal primo pagamento successivo all’entrata in vigore della norma (01/01/2021).

La L.R. 1/2021 art. 19 comma 35 prevede l’esenzione di 3 anni anche per i veicoli ibridi in leasing. Tale beneficio è applicabile però al solo periodo di residenza in Abruzzo. Per i periodi successivi è necessario verificare le norme in vigore nella Regione di variazione della residenza.

No, per i veicoli ibridi immatricolati nell’anno 2022 non è prevista l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Esenzioni concessionari

La legge regionale n. 31/2021 ha previsto che, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per effetto dell'avvenuta trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli consegnati per la rivendita, risultano pienamente adempiuti anche gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo dell’articolo 5 del DL n. 953/1982. Pertanto, i concessionari non sono più tenuti alla spedizione degli elenchi di cui ai predetti commi n. 44 e n.45 dell’articolo 5 del DL n. 953/1982, né è dovuto il pagamento del diritto fisso.

La legge regionale n. 31/2021, pur prevedendo la decorrenza retroattiva delle semplificazioni recate al 1° gennaio 2020, non ha previsto il rimborso e, quindi, non potrà essere restituito quanto già eventualmente versato a titolo di diritto fisso sino al 25 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge regionale di semplificazione.

No, non è possibile in quanto la decorrenza della norma agevolativa che semplifica gli adempimenti dei concessionari autorizzati o abilitati al commercio di veicoli (legge regionale n. 31/2021) stabilisce che la retroattività delle disposizioni recate operi a far data dal al 1° gennaio 2020. Pertanto, per i periodi compresi nelle annualità precedenti a tale ultima data, la richiesta di sospensione doveva necessariamente essere presentata e, in mancanza, non è possibile procedere all’annullamento degli atti di riscossione in autotutela.

Ingiunzioni e cartelle

La D.G.R. n. 339 del 17/06/2019 consente, in caso di obbligazione tributaria relativa al recupero coattivo della tassa auto, di accedere ad una rateizzazione senza dover comprovare, attraverso l’esibizione di dichiarazioni fiscali o modelli ISEE, la propria situazione di difficoltà economica. Può quindi fare istanza di rateizzazione secondo le modalità indicate nelle FAQ n. 5 e n. 6.

Si. Le istanze di rateizzazione dovranno essere presentate presso gli uffici del concessionario Soget Spa. Tutte le informazioni necessarie nonché la modulistica utilizzabile, sono disponibili sul sito web Soget Spa. Sarà la Soget Spa a procedere all’istruttoria delle istanze e, eventualmente, all’emissione del relativo provvedimento.

Si. Le istanze di rateizzazione dovranno essere presentate presso Agenzia delle Entrate Riscossioni. La modulistica necessaria, gli indirizzi delle Direzioni regionali presso cui inviare le richieste di rateizzazione e gli indirizzi degli sportelli territoriali, sono disponibili on line sul sito dell’Agenzia delle entrate riscossione.

Le informazioni relative all’iscrizione a ruolo, al periodo tributario e al numero di targa del veicolo oggetto di una comunicazione di sollecito ricevuta da Agenzia delle Entrate-Riscossione, sono riportate sulla cartella di pagamento precedentemente ricevuta. Copia della predetta cartella potrà essere ottenuta, alternativamente:

  • presso gli uffici territoriali di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • identificandosi tramite le proprie credenziali SPID/CIE/CNS nell’Area riservata ai Cittadini del sito internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione all’indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Atti di accertamento

No. Per l’atto di accertamento la relativa pretesa tributaria va adempiuta in unica soluzione senza possibilità di rateizzazione.

Veicoli storici

L’art. 1 comma 1048 della Legge 30 dicembre 2018 n.145 prevede la riduzione del 50 per cento per i veicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra venti e ventinove anni e in possesso del Certificato di Rilevanza Storica annotato sulla carta di circolazione. In assenza di annotazione sulla carta di circolazione del certificato rilasciato dai registri riconosciuti, non sarà possibile ottenere il riconoscimento della parziale esenzione.

Come disposto dall’art. 60 comma 4 del D.Lgs 285 del 1992, il Certificato di Rilevanza Storica del veicolo deve essere rilasciato da uno dei seguenti registri: ASI (Automotoclub Storico Italiano), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e FMI (Federazione Motociclistica Italiana).

Sì, è possibile fruire della riduzione anche in caso di annotazione tardiva del CRS sulla carta di circolazione. La L.R. n. 40 del 05/12/2019 art. 1, infatti, prevede questa possibilità purché il possesso dei requisiti si concretizzi nel corso dell'anno solare del compimento del ventesimo anno di età. In tale ultimo caso è necessario far presente il possesso dei requisiti prima di procedere al pagamento della tassa in misura ridotta, nonché della sanzione e degli interessi maturati.

Sì. Per i veicoli con un’anzianità compresa tra 20 e 29 anni non ci sono differenze con i veicoli ad “uso privato”. Pertanto, successivamente all’annotazione del Certificato di Rilevanza Storica sulla carta di circolazione, la riduzione viene automaticamente applicata sull’archivio tributario.