Il Monitoraggio

Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1698/05 artt. 79 e 80, l'Autorità di Gestione ed il Comitato di Sorveglianza devono monitorare la qualità dell'attuazione del Programma attraverso il rilievo.
Il monitoraggio dei programmi di sviluppo rurale (Psr) è disciplinato dagli articoli da 79 a 83 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 in particolare:
  • l'articolo 79 stabilisce che l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza monitorano la qualità dell'attuazione del programma e lo stato di attuazione del medesimo mediante indicatori finanziari, di prodotto e di risultato;
  • l'articolo 80 specifica le procedure per la definizione e l'adozione del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (QCMV);
  • l'articolo 81 precisa che l'andamento, l'efficienza e l'efficacia dei programmi di sviluppo rurale rispetto ai loro obiettivi sono misurati in base a indicatori che permettano di valutare la situazione di partenza nonché l'esecuzione finanziaria, i prodotti, i risultati e gli impatti;
  • l'articolo 82 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno l'autorità di gestione del Psr presenta alla Commissione europea una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma;
  • l'articolo 83 stabilisce che ogni anno la Commissione europea e l'autorità di gestione del Psr esaminano i risultati salienti dell'anno precedente.
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