La Valutazione

Il Programma di sviluppo rurale, in conformità a quanto disposto dal Titolo VII Capo II del Regolamento (CE) 1698/2005 prevede la valutazione ex-ante, intermedia ed ex-post del Programma finalizzate a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione del Programma stesso, nell'intento di misurare il suo impatto in rapporto agli orientamenti strategici comunitari ed ai problemi specifici di sviluppo rurale dell'Abruzzo, con particolare riguardo alle esigenze dello sviluppo sostenibile ed all'impatto ambientale. Il PSR prevede il raccordo con il sistema di monitoraggio nazionale.
La valutazione delle politiche pubbliche è la disciplina orientata alla determinazione della coerenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'intervento pubblico. Tramite la raccolta e l'analisi di informazioni e dati mira a produrre un giudizio su una politica pubblica e, a partire da esso, cerca di migliorarla. La valutazione è dunque uno strumento fondamentale per aumentare la consapevolezza dei soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche e per informare i cittadini sugli effetti delle stesse. La valutazione del Programma di sviluppo rurale costituisce un obbligo in virtù del Regolamento (CE) n. 1698/2005 , che ne stabilisce obiettivi, modalità di gestione e priorità. Tale Regolamento prevede l'istituzione di un sistema di valutazione in itinere: la valutazione viene concepita come un'attività di analisi che accompagna il Programma durante la sua attuazione.
In particolare, l'articolo 84 reca le disposizioni generali sulla valutazione:
  • al paragrafo 1, stabilisce che la politica e i Psr sono soggetti a valutazioni ex ante, intermedia ed ex post (disciplinati rispettivamente dagli articoli 85, 86 e 87);
  • al paragrafo 2, afferma che le valutazioni hanno lo scopo di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione dei Psr e ne misurano l'impatto in rapporto agli orientamenti strategici comunitari e ai problemi specifici di sviluppo rurale delle regioni interessate;
  • al paragrafo 3, precisa che l'attività di valutazione è organizzata, a seconda dei casi, sotto la responsabilità degli Stati membri o della Commissione europea;
  • al paragrafo 4, stabilisce che le valutazioni siano effettuate da valutatori indipendenti e che i relativi risultati siano resi disponibili;
  • al paragrafo 5, stabilisce che gli Stati membri [nel caso dell'Italia le Regioni] mobilitano le risorse umane e finanziarie necessarie per l'esecuzione delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati richiesti e utilizzano le informazioni fornite dal sistema di sorveglianza;
  • al paragrafo 6, precisa che gli Stati membri e la Commissione europea concordano i metodi e le modalità di valutazione applicabili, nell'ambito del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione.
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